Responsabilità extracontrattuale e azione contro il responsabile
Nell’ambito della responsabilità extra contrattuale, la norma di riferimento è l’articolo 2043 c.c. il quale dispone “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
In generale possiamo affermare, il danneggiato dovrà convenire in giudizio il responsabile del fatto dannoso e se quest’ultimo ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni, lo stesso potrà chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere manlevato e tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria. Eccezioni
Esistono delle eccezioni a tale assunto espressamente previste dalla legge: ad esempio il codice delle assicurazioni private, in caso di sinistr…
Nell’ambito della responsabilità extra contrattuale, la norma di riferimento è l’articolo 2043 c.c. il quale dispone “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
In generale possiamo affermare, il danneggiato dovrà convenire in giudizio il responsabile del fatto dannoso e se quest’ultimo ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni, lo stesso potrà chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere manlevato e tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria. Eccezioni
Esistono delle eccezioni a tale assunto espressamente previste dalla legge: ad esempio il codice delle assicurazioni private, in caso di sinistr…