di Annamaria Villafrate – La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11627/2020 (sotto allegata) conferma la decisione del giudice di merito di secondo grado perché dalle prove raccolte è emerso che il padre è venuto meno ai suoi obblighi genitoriali, non versando l’assegno di mantenimento mensile per i propri figli, neppure nei periodi anteriori al licenziamento, quando l’uomo ha svolto regolare attività lavorativa. Impensabile infatti e non provato che lo stesso, in quel periodo non abbia messo da parte dei risparmi con cui avrebbe potuto fare fronte ai propri obblighi genitoriali. Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiareRicorso in Cassazione: no elemento soggettivo reatoCondannato il padre che non mantiene i figli quando lavora regolarmenteReato di violazione degli o…

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