di Lucia Izzo – Deve ritenersi possibile l’adozione di persona maggiorenne anche se non è rispettata la differenza minima di età tra adottante e adottato di 18 anni prevista dall’art. 291 del codice civile. Di tale istituto, infatti, si rende opportuno effettuare una rivisitazione storico-sistematica anche alla luce della giurisprudenza unionale, così da consentire una ragionevole riduzione del divario di età per tutelare quelle situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris. La vicenda: insussistenza differenza minima di età tra adottante e adottatoAdozione maggiorenni: evoluzione storico – sistematica Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c.Adozione maggiorenni possibile anche con divario di età inferiore a 18 anni…

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