di Annamaria Villafrate – Accolto dalla sentenza n. 11343/2020 della Cassazione (sotto allegata) il motivo del ricorso con cui il difensore contesta la decisione del Giudice di Pace, per errata applicazione dell’art. 34 del dlgs n. 274/2000. La pericolosità sociale che ha condotto alla condanna, infatti, non può ritenersi integrata dalla mera condizione di clandestino senza un’occupazione stabile, ma da un’analisi più approfondita e attenta della personalità del cittadino straniero. Violazione dell’ordine di allontanamentoRicorso in Cassazione: no pericolosità socialeIl clandestino senza occupazione non è automaticamente pericolosoViolazione dell’ordine di allontanamento[Torna su]Il Giudice di Pace afferma la penale responsabilità dell’imputato per il reato contemplato dall’art. 14 del dlg…