L’attuale formulazione dell’art. 3, comma 6-bis, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in L. 5 marzo 2020 n. 16, introdotto dall’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che: “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Il rispetto delle misure COVID-19, pertanto, assurge a “causa di forza maggiore” ai fini della valutazione della responsabilità del debitore/appaltatore. La norma in esame, infatti, dev’essere letta, innanzitutto, come supporto alle imprese che, in questa situazione drammatica, possono evidentem…
L’attuale formulazione dell’art. 3, comma 6-bis, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in L. 5 marzo 2020 n. 16, introdotto dall’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che: “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Il rispetto delle misure COVID-19, pertanto, assurge a “causa di forza maggiore” ai fini della valutazione della responsabilità del debitore/appaltatore. La norma in esame, infatti, dev’essere letta, innanzitutto, come supporto alle imprese che, in questa situazione drammatica, possono evidentem…