Il Decreto Legge n. 23/2020, noto come “Decreto Liquidità”, è stato uno dei provvedimenti chiave adottati dal Governo per affrontare la crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19. Convertito nella Legge n. 40/2020, il suo obiettivo primario era garantire l’accesso al credito e fornire un sostegno immediato a imprese, Partite IVA e professionisti, mobilitando risorse significative per evitare una crisi di liquidità sistemica.
Garanzie Statali per i Finanziamenti alle Imprese
Il cuore del decreto era un imponente sistema di garanzie pubbliche, pensato per incoraggiare le banche a erogare prestiti alle attività economiche in difficoltà. Questo meccanismo si articolava principalmente su due canali, a seconda delle dimensioni dell’impresa.
La garanzia SACE per le imprese di ogni dimensione
Per assicurare liquidità a tutte le imprese con sede in Italia, è stato istituito un fondo da 200 miliardi di euro gestito tramite SACE S.p.A. La garanzia statale copriva una percentuale variabile dell’importo finanziato:
- 90% per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.
- 80% per le imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti.
- 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Per accedere a questi finanziamenti, le imprese dovevano impegnarsi a non distribuire dividendi nel corso del 2020 e a utilizzare le somme ricevute per sostenere costi operativi e investimenti localizzati in Italia, come stipendi, canoni di locazione e capitale circolante.
Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI
Per le piccole e medie imprese (PMI), i lavoratori autonomi e i professionisti, il decreto ha potenziato il Fondo Centrale di Garanzia. La misura più nota è stata la possibilità di richiedere finanziamenti fino a 30.000 euro (inizialmente 25.000) con una garanzia statale pari al 100% dell’importo. Questa procedura semplificata prevedeva un accesso gratuito e quasi automatico al fondo, con una durata del prestito estesa fino a 10 anni e la possibilità di un periodo di preammortamento.
Misure Fiscali e Sospensione dei Pagamenti
Per alleggerire la pressione finanziaria immediata, il Decreto Liquidità ha introdotto importanti sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020. Questa misura era rivolta alle imprese e ai professionisti che avevano subito una significativa riduzione del fatturato (almeno il 33% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).
I principali versamenti sospesi includevano:
- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- Contributi previdenziali e assistenziali.
- Premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
I pagamenti sospesi potevano essere successivamente saldati in un’unica soluzione o rateizzati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Tutela delle Imprese dalla Crisi e Altre Misure Rilevanti
Oltre al sostegno finanziario e fiscale, il provvedimento conteneva norme specifiche per proteggere il tessuto produttivo nazionale da altre conseguenze della crisi.
Protezione da Fallimenti e Procedure Concorsuali
Per evitare un’ondata di fallimenti causata da difficoltà temporanee, il decreto ha reso improcedibili i ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, a meno che non fossero richiesti dal pubblico ministero in contesti specifici. È stata inoltre posticipata l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per dare alle aziende più tempo per riorganizzarsi.
Sospensione delle Segnalazioni alla Centrale Rischi
Un’altra misura di grande impatto pratico è stata la sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazione creditizia per le imprese che beneficiavano delle misure di sostegno al credito. Questo ha evitato che le difficoltà momentanee compromettessero il merito creditizio futuro delle aziende.
Tutela per i Datori di Lavoro
Il decreto ha chiarito un punto cruciale relativo alla responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio da Covid-19 in azienda. Si è stabilito che l’adempimento dell’obbligo di tutela della salute dei lavoratori (art. 2087 del codice civile) si considerava assolto qualora il datore di lavoro avesse applicato i protocolli di sicurezza anti-contagio sottoscritti tra Governo e parti sociali.
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