Nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la gestione dei flussi di persone in entrata nel territorio nazionale è stata oggetto di normative stringenti e in continua evoluzione. Un decreto interministeriale del 3 aprile 2020, firmato dal Ministro dei Trasporti e dal Ministro della Salute, ha prorogato fino al 13 aprile dello stesso anno una serie di misure restrittive, introducendo al contempo nuove prescrizioni per chiunque entrasse in Italia per motivi di lavoro o si trovasse a transitare sul territorio.
Le regole per l’ingresso in Italia ad aprile 2020
Il provvedimento confermava l’efficacia di precedenti decreti e di un’ordinanza del 28 marzo 2020, volti a contenere la diffusione del virus attraverso un controllo rigoroso delle frontiere. Le norme si applicavano a tutte le modalità di trasporto e miravano a regolamentare situazioni specifiche, come i viaggi di lavoro di breve durata e il semplice attraversamento del Paese per raggiungere altre destinazioni. L’obiettivo era limitare gli spostamenti non essenziali e tracciare quelli inevitabili, imponendo obblighi precisi sia ai viaggiatori sia ai vettori.
Viaggi di lavoro e transito: le prescrizioni specifiche
Le disposizioni del decreto distinguevano chiaramente tra l’ingresso per comprovate esigenze lavorative e il transito. Entrambe le situazioni erano permesse, ma subordinate a condizioni molto rigide per minimizzare i rischi di contagio.
Ingresso per esigenze lavorative
L’ingresso in Italia per motivi di lavoro era consentito per un periodo massimo di 72 ore, estendibile di altre 48 ore solo in caso di comprovate e specifiche necessità. Chiunque intendesse avvalersi di questa possibilità doveva presentare al vettore, al momento dell’imbarco, un’autodichiarazione dettagliata contenente:
- Le comprovate esigenze lavorative che giustificavano il viaggio.
- La durata prevista della permanenza in Italia.
- L’indirizzo completo dell’abitazione o del luogo di soggiorno.
- Il mezzo privato utilizzato per raggiungere la destinazione dal punto di sbarco.
- Un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
Allo scadere del termine, era obbligatorio lasciare immediatamente il Paese. In caso contrario, scattava automaticamente l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni. In caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19, era necessario segnalarlo tempestivamente all’azienda sanitaria locale.
Transito sul territorio nazionale
Era permesso anche attraversare l’Italia con un mezzo privato per raggiungere un altro Stato. In questo caso, la permanenza massima sul territorio nazionale era fissata a 24 ore, prorogabili di altre 12 per esigenze documentate. Anche per il transito era obbligatorio comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio. Il superamento dei limiti di tempo comportava l’applicazione delle stesse misure di isolamento previste per gli altri ingressi.
Obblighi per vettori e passeggeri aerei
Il decreto imponeva responsabilità precise anche ai vettori aerei, marittimi e terrestri per garantire il rispetto delle norme. I passeggeri dei voli aerei che facevano scalo in Italia, anche se diretti altrove, non potevano allontanarsi dalle aree designate all’interno degli aeroporti.
Vettori e armatori avevano il compito di:
- Acquisire e verificare la completezza della documentazione dei viaggiatori prima di consentire l’imbarco.
- Misurare la temperatura corporea dei passeggeri, negando l’accesso a chi manifestava uno stato febbrile.
- Adottare misure organizzative a bordo per assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro.
- Promuovere l’uso dei dispositivi di protezione individuale, fornendoli ai passeggeri che ne fossero sprovvisti.
Queste misure evidenziano come, durante la fase più acuta dell’emergenza, il sistema dei trasporti sia stato riorganizzato per diventare un presidio fondamentale nel controllo della pandemia.
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