L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha sollevato numerosi interrogativi sulla gestione dei rapporti familiari, in particolare per i genitori separati o divorziati. Una delle questioni più dibattute ha riguardato il diritto di visita: le limitazioni alla circolazione delle persone potevano giustificare la sospensione degli incontri tra un genitore e i propri figli, sostituendoli con semplici videochiamate? La questione tocca un nervo scoperto del diritto di famiglia, bilanciando la tutela della salute pubblica con il diritto fondamentale alla bigenitorialità.

Il diritto alla bigenitorialità durante l’emergenza

Il principio della bigenitorialità sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio. Questo diritto non viene meno durante uno stato di emergenza. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che il legame genitoriale è un elemento fondamentale per la crescita serena del bambino. Pertanto, qualsiasi limitazione deve essere eccezionale, motivata e proporzionata, ponendo sempre al centro l’interesse superiore del minore.

Spostamenti per l’affidamento: le indicazioni normative

Durante i periodi di lockdown più restrittivi, le normative governative hanno generato incertezza. Tuttavia, i chiarimenti ufficiali, forniti attraverso le FAQ pubblicate sul sito del Governo, hanno specificato che gli spostamenti per adempiere agli obblighi di affidamento dei minori rientravano tra le “situazioni di necessità” che giustificavano la mobilità. Di conseguenza, il genitore non collocatario aveva il diritto di spostarsi per andare a prendere i figli o per riportarli presso l’altro genitore, nel rispetto delle modalità previste dai provvedimenti del tribunale.

L’orientamento dei tribunali: no a sospensioni generalizzate

I tribunali italiani si sono confrontati con numerosi casi di genitori che, appellandosi al rischio di contagio, hanno tentato di sospendere unilateralmente gli incontri. L’orientamento prevalente, come emerso anche da un noto caso presso il Tribunale di Busto Arsizio nell’aprile 2020, è stato quello di non considerare il timore generico del contagio come una causa sufficiente per interrompere il diritto di visita. Una sospensione poteva essere giustificata solo in presenza di un pericolo concreto e accertato, ad esempio:

  • La positività al virus di uno dei genitori o di persone nel suo nucleo familiare.
  • La presenza di una quarantena obbligatoria.
  • La violazione accertata delle norme sanitarie da parte di un genitore, tale da esporre il minore a un rischio specifico.

In assenza di tali condizioni, la semplice esistenza della pandemia non è stata ritenuta una motivazione valida per privare un figlio del rapporto con uno dei suoi genitori.

Le videochiamate sono un valido sostituto?

Sebbene la tecnologia offra strumenti preziosi come le videochiamate per mantenere i contatti a distanza, la giurisprudenza è chiara nel ritenerle un mezzo complementare e non sostitutivo della presenza fisica. Il rapporto tra un genitore e un figlio si nutre di contatto diretto, di condivisione di spazi e di esperienze quotidiane che la comunicazione virtuale non può replicare. Le videochiamate sono state considerate una soluzione temporanea e di emergenza in casi specifici di impossibilità oggettiva all’incontro, ma non la regola per sostituire il diritto di visita.

Cosa fare in caso di ostacoli al diritto di visita

Un genitore che si veda negato il diritto di incontrare i propri figli senza una valida e comprovata ragione sanitaria può agire per tutelare i propri diritti e quelli del minore. Il primo passo è sempre il dialogo e la ricerca di un accordo ragionevole. Se ciò non fosse possibile, è necessario rivolgersi a un legale per inviare una diffida formale e, se necessario, presentare un ricorso d’urgenza al tribunale competente per chiedere il ripristino degli incontri secondo quanto stabilito nel provvedimento di separazione o divorzio.

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Di admin