L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha sollevato numerose questioni pratiche e legali, incidendo profondamente sulla vita quotidiana. Una delle aree più delicate ha riguardato la gestione dei rapporti tra genitori separati o divorziati e i loro figli, in particolare per quanto concerne il diritto di visita. La domanda centrale, sorta durante i periodi di lockdown e restrizioni agli spostamenti, è stata se le videochiamate potessero essere considerate un sostituto adeguato degli incontri di persona, specialmente per il genitore non collocatario.

Il Principio della Bigenitorialità e le Restrizioni Covid

Il punto di partenza per affrontare la questione è il principio di bigenitorialità, un pilastro del diritto di famiglia italiano. Questo principio sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione. Si tratta di un diritto fondamentale del bambino, prima ancora che dei genitori. Le misure restrittive, pur necessarie per tutelare la salute pubblica, hanno creato un potenziale conflitto con questo diritto.

Inizialmente, l’incertezza normativa ha generato confusione. Tuttavia, i chiarimenti governativi successivi, diffusi tramite F.A.Q. ufficiali, hanno specificato che gli spostamenti per adempiere agli obblighi di affidamento dei figli rientravano tra le “situazioni di necessità” che giustificavano la mobilità. Pertanto, il diritto di visita non è stato sospeso per legge. La regola generale è sempre stata quella di favorire la continuità dei rapporti familiari, bilanciando il diritto alla salute con quello alla bigenitorialità.

L’Orientamento dei Tribunali: No a Sospensioni Unilaterali

I tribunali italiani, chiamati a decidere su numerosi casi di conflitto, hanno sviluppato un orientamento consolidato. La sospensione totale degli incontri è stata considerata una misura estrema, da adottare solo in presenza di un pericolo concreto e accertato per la salute del minore. Valutazioni generiche di opportunità o il semplice timore del contagio non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l’interruzione dei rapporti.

I giudici hanno valutato ogni situazione caso per caso, tenendo conto di diversi fattori, tra cui:

  • La presenza di un rischio specifico e documentabile (es. un genitore positivo al virus, o che lavora in un contesto ad alto rischio senza adeguate protezioni).
  • La presenza di persone vulnerabili nel nucleo familiare del bambino o del genitore.
  • La distanza geografica tra le abitazioni dei genitori.
  • Il rispetto delle norme sanitarie (mascherine, igiene) durante gli incontri.

In assenza di tali criticità, la decisione unilaterale di un genitore di impedire gli incontri è stata spesso considerata illegittima, in quanto lesiva del diritto del figlio a frequentare l’altro genitore.

Videochiamate: Strumento Utile ma non Sostitutivo

In questo contesto, le tecnologie digitali come le videochiamate hanno svolto un ruolo importante. Sono state viste come uno strumento prezioso per integrare e intensificare i contatti, specialmente quando gli incontri fisici dovevano essere temporaneamente ridotti o diradati per motivi sanitari comprovati. Tuttavia, la giurisprudenza è stata chiara nel definire le videochiamate come un supporto, non come un sostituto della frequentazione fisica.

Il contatto diretto, l’abbraccio e la condivisione di spazi e attività sono elementi insostituibili per un sano sviluppo psico-fisico del bambino e per la costruzione di un solido legame affettivo. Limitare il rapporto genitoriale al solo schermo del telefono o del computer è stato ritenuto potenzialmente dannoso per il minore, se non giustificato da ragioni eccezionali e temporanee.

Cosa Fare in Caso di Ostacoli al Diritto di Visita

Quando un genitore ostacola ingiustificatamente il diritto di visita, è fondamentale agire in modo corretto per tutelare i diritti del minore. Il primo passo è sempre cercare un dialogo costruttivo, magari con l’aiuto di un mediatore familiare o di un legale, per trovare un accordo basato sul buon senso e sull’interesse preminente del figlio.

Se il dialogo fallisce, il genitore a cui viene impedito l’incontro può rivolgersi al tribunale con un ricorso d’urgenza. In questi casi, il giudice può intervenire rapidamente per ripristinare le corrette modalità di frequentazione e, se necessario, ammonire il genitore che ha violato i provvedimenti esistenti. È importante non prendere iniziative personali, ma affidarsi sempre agli strumenti legali previsti per la risoluzione dei conflitti familiari.

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Di admin