L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha richiesto interventi normativi urgenti in molti settori, incluso quello assicurativo. Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, noto come “Cura Italia”, il governo ha introdotto misure specifiche che hanno modificato temporaneamente le procedure di gestione dei sinistri stradali e le scadenze delle polizze RCA. È importante sottolineare che tali disposizioni sono state limitate nel tempo, con efficacia fino al 31 luglio 2020, ma hanno avuto un impatto significativo sui diritti di assicurati e danneggiati in quel periodo.
Proroga della copertura assicurativa: più tempo per il rinnovo
Una delle principali novità introdotte dal decreto riguardava la durata della copertura assicurativa dopo la scadenza della polizza. Per tutti i contratti in scadenza tra il 17 marzo e il 31 luglio 2020, il periodo di tolleranza, durante il quale la garanzia RCA rimane attiva, è stato esteso da 15 a 30 giorni. L’obiettivo era agevolare gli assicurati, consentendo loro di rinnovare la polizza senza doversi recare fisicamente presso le agenzie in un momento di forti restrizioni alla circolazione.
Tuttavia, questa misura ha sollevato un dubbio interpretativo. La norma faceva esplicito riferimento solo alla garanzia obbligatoria RCA, senza menzionare le coperture accessorie come furto, incendio, atti vandalici o kasko. Questo ha creato incertezza sulla validità di tali garanzie aggiuntive durante il periodo di proroga esteso, lasciando i consumatori nel dubbio se fossero pienamente tutelati anche per danni diversi da quelli derivanti dalla circolazione.
Liquidazione dei danni: termini più lunghi per le compagnie
Se da un lato si concedeva più tempo agli assicurati per il rinnovo, dall’altro il decreto ha introdotto un notevole svantaggio per chi subiva un danno. Fino al 31 luglio 2020, i termini a disposizione delle compagnie assicurative per formulare un’offerta di risarcimento o comunicare i motivi del diniego sono stati prorogati di 60 giorni. Questa estensione si applicava nei casi in cui fosse necessario l’intervento di un perito o di un medico legale per la valutazione del danno.
Di conseguenza, i tempi massimi di attesa per i danneggiati si sono allungati considerevolmente:
- Danni a cose: il termine passava da 60 a 120 giorni (o da 30 a 90 giorni in caso di constatazione amichevole).
- Danni alla persona (lesioni): il termine passava da 90 a 150 giorni.
Questa dilazione ha rappresentato un onere significativo per i cittadini in attesa di un risarcimento, rallentando l’intero processo liquidativo in un periodo già caratterizzato da difficoltà economiche per molti.
Cosa significava per i consumatori danneggiati
Le misure del decreto “Cura Italia” hanno creato un quadro complesso per i consumatori. Da un lato, la proroga della copertura RCA offriva un sollievo pratico, ma dall’altro l’allungamento dei tempi di liquidazione penalizzava chi aveva diritto a un risarcimento. Era fondamentale non considerare l’estensione dei termini di liquidazione come un automatismo da parte delle compagnie, specialmente per i sinistri in cui le perizie erano già state completate prima dell’entrata in vigore del decreto.
Un aspetto importante rimasto invariato era l’obbligo per il danneggiato di mettere a disposizione il veicolo per la perizia entro 5 giorni dalla denuncia. Se la compagnia non provvedeva all’ispezione entro questo termine, il proprietario manteneva il diritto di procedere con le riparazioni, documentando il danno con fotografie e fatture. Per le valutazioni medico-legali, la situazione era più delicata a causa delle restrizioni sanitarie, ma si apriva la possibilità di procedere con liquidazioni basate sulla documentazione medica disponibile, rimandando l’esame fisico a un momento successivo.
Anche se quelle norme non sono più in vigore, la gestione di un sinistro stradale può presentare diverse complessità. È fondamentale conoscere i propri diritti per ottenere il giusto risarcimento.
Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.
Per assistenza contatta Sportello Consumatori
Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org