Un’offesa pronunciata durante una video chat di gruppo, alla presenza della persona offesa, non costituisce il reato di diffamazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10905 del 2020, che ha tracciato una linea netta tra il reato di diffamazione e l’illecito civile di ingiuria, quest’ultimo depenalizzato dal 2016. La decisione sottolinea come la presenza, anche se virtuale, della vittima sia l’elemento decisivo per qualificare giuridicamente l’atto.

La distinzione fondamentale: Ingiuria e Diffamazione

Per comprendere la portata della sentenza, è essenziale capire la differenza tra i due concetti. Sebbene entrambi ledano l’onore e la reputazione di una persona, la legge li tratta in modo molto diverso a seconda di un elemento chiave: la presenza della vittima al momento dell’offesa.

  • Ingiuria: Si configura quando l’offesa è rivolta direttamente alla persona interessata, che è quindi presente e in grado di percepirla. La comunicazione offensiva avviene “faccia a faccia”, anche se attraverso uno schermo. Dal 2016, l’ingiuria non è più un reato, ma un illecito civile. Ciò significa che non si può sporgere una querela, ma si può agire in sede civile per ottenere un risarcimento del danno.
  • Diffamazione: Si verifica quando si offende la reputazione di una persona comunicando con almeno due altre persone, in assenza della vittima. L’offeso non è presente e non può difendersi immediatamente. Questo comportamento resta un reato (art. 595 del Codice Penale), punibile con una sanzione penale e il risarcimento del danno.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, gli insulti erano stati scambiati su una piattaforma di video chat (Google Hangouts) in cui la persona offesa era uno dei partecipanti. Proprio questa sua “presenza” virtuale ha escluso la possibilità di configurare il reato di diffamazione.

Il caso specifico e la decisione della Corte

La vicenda giudiziaria era partita da una condanna per diffamazione emessa in primo grado e confermata in appello. L’imputato aveva offeso la vittima durante una conversazione online a cui partecipavano più utenti. Tuttavia, la difesa ha sostenuto con successo davanti alla Suprema Corte che, essendo la vittima presente e partecipe alla chat, l’atto dovesse essere qualificato come ingiuria.

La Cassazione ha accolto questa tesi, annullando la condanna penale. Ha specificato che il fatto costituisce un’ipotesi di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, una fattispecie che, a seguito della depenalizzazione, non ha più rilevanza penale. La condanna è stata quindi annullata senza rinvio perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Cosa cambia per i consumatori e gli utenti online

Questa sentenza offre un importante chiarimento per chiunque utilizzi piattaforme di comunicazione online. Non significa che offendere qualcuno in una video chat sia un atto senza conseguenze, ma che la via per ottenere giustizia è cambiata.

Come tutelarsi in caso di offese in chat

Se si è vittima di insulti durante una videochiamata, una chat di gruppo o un live streaming a cui si sta partecipando, non si può più presentare una querela per diffamazione. Tuttavia, si hanno a disposizione altri strumenti di tutela:

  1. Raccogliere le prove: È fondamentale conservare le prove dell’offesa. Si consiglia di effettuare screenshot della conversazione, registrare la sessione video (verificando la normativa sulla privacy) e annotare i nomi degli altri partecipanti che possono fungere da testimoni.
  2. Agire in sede civile: La vittima può intentare una causa civile contro l’autore delle offese per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa della lesione del proprio onore e della propria reputazione.
  3. Richiedere una sanzione pecuniaria: Nell’ambito del giudizio civile, il giudice può anche condannare il responsabile al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore dello Stato.

In conclusione, la distinzione tra presenza e assenza della vittima è cruciale. Se l’offesa avviene in un contesto in cui la persona offesa è assente (ad esempio, un post su un social network che parla di lei), si può ancora configurare il reato di diffamazione aggravata.

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Di admin