Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Governo italiano ha introdotto diverse misure di sostegno economico per lavoratori autonomi e professionisti. Tra queste, un’indennità una tantum di 600 euro, estesa anche agli avvocati iscritti a Cassa Forense. Questo articolo ricostruisce i requisiti e le modalità di richiesta di quel bonus, attivato ad aprile 2020 come misura straordinaria per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dalle restrizioni.
Il contesto del bonus 600 euro per avvocati
Il bonus è stato introdotto da un decreto interministeriale del 28 marzo 2020, che ha incluso i professionisti iscritti a casse di previdenza private, come Cassa Forense, tra i beneficiari dell’indennità. L’obiettivo era fornire un supporto di liquidità immediato a coloro che avevano subito una drastica riduzione o interruzione della propria attività professionale a causa delle misure di contenimento della pandemia. La misura era concepita come un intervento eccezionale e limitato nel tempo, con uno stanziamento di fondi specifico che ne determinava la disponibilità fino a esaurimento.
Requisiti di accesso al bonus nel 2020
Per poter richiedere l’indennità, gli avvocati dovevano soddisfare precise condizioni reddituali, basate sulla dichiarazione dell’anno d’imposta 2018. I criteri di ammissione erano differenziati in base alla fascia di reddito e all’impatto dell’emergenza sull’attività lavorativa. Di seguito i requisiti specifici previsti all’epoca.
- Reddito fino a 35.000 euro: Potevano accedere al bonus i professionisti che nell’anno 2018 avevano dichiarato un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, la cui attività era stata limitata dai provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria.
- Reddito tra 35.000 e 50.000 euro: Per questa fascia di reddito, oltre al limite massimo di 50.000 euro, era necessario dimostrare di aver subito un calo significativo dell’attività. In particolare, si richiedeva la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività autonoma nel primo trimestre 2020.
Cosa si intendeva per riduzione dell’attività
Per i redditi compresi tra 35.000 e 50.000 euro, la normativa specificava i criteri per dimostrare il danno economico. La riduzione dell’attività doveva consistere in una diminuzione comprovata di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il calcolo del reddito si basava sul principio di cassa, ovvero sulla differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute nel periodo di riferimento. La cessazione dell’attività, invece, corrispondeva alla chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020.
La procedura di domanda a Cassa Forense
Cassa Forense ha gestito le richieste attraverso una procedura interamente telematica, per garantire rapidità e sicurezza. Le domande potevano essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 1° aprile 2020 e fino alla scadenza fissata per le ore 24:00 del 30 aprile 2020. L’accesso avveniva tramite l’area personale del sito di Cassa Forense, utilizzando le proprie credenziali (codice meccanografico e PIN).
Per completare la richiesta era necessario compilare un modulo online e allegare la seguente documentazione:
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Copia del codice fiscale.
- Indicazione delle coordinate bancarie o postali (IBAN) per l’accredito dell’importo.
Le domande venivano accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione e finanziate fino all’esaurimento dei fondi stanziati a livello nazionale. Non erano ammesse richieste presentate con modalità diverse da quella telematica o prive dei requisiti richiesti.
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