Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli non è solo un’inadempienza civile, ma un vero e proprio reato. La legge italiana, attraverso l’articolo 570-bis del Codice Penale, stabilisce che la violazione degli obblighi di natura economica decisi dal giudice in caso di separazione o divorzio è un illecito penale. La caratteristica fondamentale di questo reato è la sua perseguibilità d’ufficio, un meccanismo che offre una tutela rafforzata ai minori.

Cosa significa reato “perseguibile d’ufficio”

Quando un reato è definito “perseguibile d’ufficio”, significa che lo Stato ha l’obbligo di avviare e portare avanti il procedimento penale non appena riceve la notizia del reato, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. A differenza dei reati “a querela di parte”, dove è necessaria una specifica richiesta di punizione da parte della vittima, in questo caso l’azione penale è automatica e non può essere fermata.

Nel contesto del mancato mantenimento, questo ha una conseguenza pratica molto importante: anche se il genitore che dovrebbe ricevere l’assegno decide di ritirare la propria denuncia (tecnicamente, “remissione di querela”), il processo penale contro il genitore inadempiente andrà avanti. Questa scelta legislativa mira a proteggere l’interesse superiore del figlio, che è il vero titolare del diritto al mantenimento.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

L’articolo 570-bis del Codice Penale punisce specificamente il coniuge che si sottrae all’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno stabilito dal giudice in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio. La norma si applica anche alla violazione degli obblighi economici relativi all’affidamento condiviso dei figli.

È importante sottolineare che la giurisprudenza ha esteso l’applicazione di questa tutela anche ai figli nati da coppie non sposate. Pertanto, l’obbligo di versare il mantenimento stabilito da un provvedimento del tribunale è penalmente rilevante a prescindere dal vincolo matrimoniale tra i genitori.

La differenza con l’articolo 570 del Codice Penale

L’articolo 570-bis non va confuso con il più generico articolo 570, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in un contesto più ampio, come far mancare i mezzi di sussistenza. Mentre alcune ipotesi dell’art. 570 sono perseguibili a querela, il reato specifico di omesso versamento dell’assegno (art. 570-bis) è sempre procedibile d’ufficio, garantendo una protezione più incisiva.

Perché la procedibilità d’ufficio è una tutela per i figli

La scelta di rendere questo reato perseguibile d’ufficio si fonda su diverse ragioni a tutela dei minori e del genitore economicamente più debole:

  • Protezione dell’interesse del minore: Il diritto al mantenimento è un diritto fondamentale del figlio, non una semplice questione economica tra ex coniugi. Lo Stato interviene per assicurare che questo diritto sia sempre rispettato.
  • Prevenzione di pressioni e ritorsioni: Il genitore che ha diritto all’assegno potrebbe subire pressioni psicologiche o economiche per ritirare la denuncia. La procedibilità d’ufficio neutralizza questa possibilità.
  • Certezza dell’azione legale: Una volta avviato, il procedimento penale prosegue il suo corso, inviando un segnale chiaro sulla gravità della condotta omissiva.

Cosa fare se non si riceve l’assegno di mantenimento

Se l’ex partner non versa l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, è possibile intraprendere diverse azioni. È consigliabile procedere per gradi, partendo dalle soluzioni meno invasive fino ad arrivare alla denuncia penale.

  1. Messa in mora: Il primo passo è inviare una lettera di diffida tramite un avvocato, intimando il pagamento delle somme arretrate e di quelle correnti.
  2. Azione civile esecutiva: Se la diffida non ha effetto, si può avviare un’azione civile per il recupero forzato del credito. Gli strumenti più comuni sono il pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di altri beni del debitore.
  3. Denuncia-querela: Se l’inadempimento persiste, si può presentare una denuncia-querela presso le forze dell’ordine. Questo atto darà il via al procedimento penale che, come spiegato, proseguirà d’ufficio.

Il mancato mantenimento dei figli è una violazione grave che la legge sanziona penalmente per proteggere i diritti e il benessere dei minori. La perseguibilità d’ufficio assicura che l’interesse del figlio sia sempre al centro del sistema di tutele.

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Di admin