Quando si stipula un contratto, spesso le parti danno per scontata una determinata situazione di fatto o di diritto, considerandola la base stessa dell’accordo. Ma cosa succede se questa circostanza, pur non essendo menzionata esplicitamente, viene a mancare? In questi casi interviene l’istituto della presupposizione, una figura creata dalla giurisprudenza per tutelare le parti quando il fondamento implicito del loro accordo crolla.

Che cos’è la presupposizione in un contratto?

La presupposizione è una “condizione inespressa” che rappresenta il motivo fondamentale e condiviso che spinge le parti a concludere un contratto. Si tratta di un presupposto oggettivo che, sebbene non formalizzato in una clausola specifica, è così essenziale che la sua assenza o il suo venir meno priverebbe il contratto della sua funzione pratica ed economica.

Un esempio classico aiuta a comprendere il concetto: una persona affitta un balcone che si affaccia su una piazza per assistere a un famoso evento pubblico, come un concerto o una parata. Il contratto di locazione non menziona l’evento, ma è evidente a entrambe le parti che l’unico motivo dell’affitto è assistere allo spettacolo. Se l’evento viene annullato, il contratto perde il suo scopo. La presupposizione è proprio l’esistenza dell’evento, considerata da tutti come la base dell’accordo.

I requisiti per farla valere

Affinché si possa parlare di presupposizione e ottenere tutela, la giurisprudenza ha stabilito che la circostanza presupposta debba avere tre caratteristiche fondamentali:

  • Determinante: La situazione presupposta deve essere stata decisiva per la volontà di concludere il contratto. Senza di essa, le parti non avrebbero stipulato l’accordo o lo avrebbero fatto a condizioni diverse.
  • Comune: Il presupposto deve essere condiviso da entrambi i contraenti o, quantomeno, conosciuto e accettato dalla controparte, anche se riguarda l’interesse di una sola delle parti.
  • Oggettiva ed esterna: La circostanza deve essere indipendente dalla volontà e dal controllo delle parti. Non può trattarsi di un’obbligazione a carico di uno dei contraenti.

Il valore della buona fede nei contratti

L’istituto della presupposizione si scontra, in apparenza, con un principio cardine del diritto dei contratti: l’irrilevanza dei motivi personali. Di norma, le ragioni soggettive che spingono una persona a firmare un accordo non hanno valore legale. Se compro un’auto per un viaggio che poi viene annullato, non posso chiedere la restituzione dei soldi.

Tuttavia, la presupposizione non riguarda un semplice motivo individuale, ma un pilastro oggettivo dell’equilibrio contrattuale. La sua rilevanza giuridica si fonda sul principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (art. 1375 del Codice Civile). Sarebbe contrario a buona fede pretendere l’adempimento di un contratto il cui scopo pratico è completamente svanito per cause esterne e imprevedibili, alterando l’equilibrio originario voluto dalle parti.

Cosa può fare il consumatore: i rimedi legali

Quando la situazione presupposta viene a mancare, la parte che subisce il pregiudizio non è obbligata a rispettare un contratto diventato inutile. Esistono specifici rimedi legali per chiedere lo scioglimento del vincolo. Sebbene il dibattito tra i giuristi sia ancora aperto sulla soluzione tecnica più corretta, la giurisprudenza ha consolidato alcuni orientamenti pratici.

Il rimedio oggi considerato più adeguato è la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 del Codice Civile). Questa norma permette di sciogliere un contratto quando eventi straordinari e imprevedibili alterano profondamente l’equilibrio tra le prestazioni. Il venir meno della circostanza presupposta è equiparato a un evento che rende la prestazione di una parte priva di giustificazione o di utilità, legittimando la richiesta di risoluzione.

In pratica, la parte interessata può rivolgersi a un giudice per chiedere lo scioglimento del contratto, liberandosi così dall’obbligo di eseguire la propria prestazione (ad esempio, pagare il prezzo) e ottenendo la restituzione di quanto eventualmente già versato.

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Di admin