Durante i periodi più intensi dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, i cittadini italiani si sono confrontati con una misura tanto diffusa quanto controversa: l’autocertificazione per gli spostamenti. Questo documento, da compilare e presentare alle forze dell’ordine in caso di controllo, è diventato il simbolo di un’epoca di restrizioni. Tuttavia, fin da subito, ha sollevato dubbi significativi sulla sua legittimità e sulle sanzioni associate, toccando un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: nemo tenetur se detegere, ovvero nessuno è tenuto ad accusare sé stesso.
L’autocertificazione e il diritto a non auto-incriminarsi
Il principio “nemo tenetur se detegere” è una garanzia fondamentale che protegge ogni individuo dall’essere costretto a fornire dichiarazioni che potrebbero essere usate contro di lui in un procedimento penale. Quando un cittadino veniva fermato e gli veniva chiesto di compilare un’autocertificazione, di fatto gli si chiedeva di dichiarare il motivo del suo spostamento. Se tale motivo non rientrava tra quelli consentiti, la dichiarazione stessa diventava la prova della violazione.
Questo meccanismo ha creato un paradosso giuridico. Le forze dell’ordine, agendo come polizia giudiziaria, stavano di fatto raccogliendo dichiarazioni da una persona che, in quel momento, era un potenziale indagato per la violazione delle norme. In un contesto normale, una persona indagata ha diritto alla presenza di un avvocato e al diritto di rimanere in silenzio. L’obbligo di compilare l’autocertificazione, pena sanzioni, si poneva in netto contrasto con queste tutele fondamentali, costringendo di fatto i cittadini a fornire la prova di una loro eventuale infrazione.
Le sanzioni: dal penale all’amministrativo
Inizialmente, la violazione delle misure di contenimento, come l’uscita non giustificata, era punita come reato contravvenzionale ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Anche questo approccio presentava delle criticità. Molti giuristi hanno sostenuto che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), essendo atti amministrativi, non potessero limitare una libertà fondamentale come quella di circolazione, garantita dall’articolo 16 della Costituzione, che prevede una riserva di legge.
Consapevole di queste problematiche, il Governo è intervenuto con il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, trasformando la violazione da illecito penale a illecito amministrativo. La sanzione è diventata una multa pecuniaria, con un importo compreso tra 400 e 3.000 euro, aumentata in caso di violazione commessa con l’uso di un veicolo. Questo cambiamento ha reso il sistema sanzionatorio più diretto, ma non ha eliminato tutti i dubbi sulla legittimità delle restrizioni e delle modalità di accertamento.
Il rischio di denuncia per false dichiarazioni
Un’altra fonte di preoccupazione per i cittadini era la minaccia di una denuncia penale per false dichiarazioni, spesso citando gli articoli 495 o 483 del Codice Penale. Tuttavia, l’applicabilità di queste norme al contesto dell’autocertificazione era tutt’altro che scontata.
- Articolo 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità): Questo reato riguarda le false dichiarazioni sull’identità, lo stato o le qualità personali (es. nome, stato civile, titolo di studio). Dichiarare un motivo di spostamento falso non rientra in questa categoria, poiché non attiene all’identificazione della persona.
- Articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): Questo reato si configura quando si attesta falsamente un fatto in un atto pubblico destinato a provarne la verità. Anche in questo caso, l’autocertificazione presentata durante un controllo di polizia non era considerata un atto con tale finalità, ma piuttosto una dichiarazione resa nell’ambito di un’indagine preliminare, dove valgono le garanzie difensive.
Sebbene ogni caso debba essere valutato singolarmente, le basi legali per perseguire penalmente chi forniva una motivazione non veritiera apparivano deboli, proprio a causa del principio che vieta l’auto-incriminazione.
Come difendersi da una multa per violazione delle norme Covid
Chi ha ricevuto una sanzione amministrativa per la violazione delle norme anti-Covid non è privo di tutele. La procedura per contestare la multa è regolata dalla Legge n. 689/1981. Ecco i passaggi principali che un consumatore può seguire:
- Pagamento in misura ridotta: Come per le multe stradali, è possibile pagare una somma ridotta entro un breve periodo dalla contestazione per chiudere la questione.
- Scritti difensivi al Prefetto: Entro 30 giorni dalla notifica del verbale, è possibile inviare al Prefetto competente per territorio uno scritto difensivo, spiegando le proprie ragioni e chiedendo l’annullamento della sanzione.
- Richiesta di audizione personale: Nello scritto difensivo, si può anche chiedere di essere ascoltati personalmente per esporre meglio la propria posizione.
- Decisione del Prefetto: Il Prefetto valuta gli scritti difensivi e decide se archiviare il procedimento o emettere un’ordinanza-ingiunzione che conferma la multa, specificandone l’importo.
- Ricorso al Giudice di Pace: Contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla sua notifica.
La complessa vicenda dell’autocertificazione ha messo in luce la tensione tra la necessità di proteggere la salute pubblica e il dovere di rispettare le garanzie costituzionali dei cittadini. Conoscere i propri diritti è il primo passo per potersi difendere in modo efficace.
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