L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha generato profonde difficoltà economiche per famiglie e lavoratori. Per far fronte a questa situazione, nel marzo 2020 il Governo italiano ha introdotto, con il Decreto “Cura Italia”, una serie di misure di sostegno, tra cui l’ampliamento delle tutele per chi aveva un mutuo per l’acquisto della prima casa. Una delle novità più significative fu l’estensione del Fondo di Solidarietà anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, categorie fino a quel momento escluse.

Il Decreto “Cura Italia” e l’estensione del Fondo di Solidarietà

Il Fondo di Solidarietà per i mutui “prima casa”, noto anche come Fondo Gasparrini, è uno strumento che consente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo al verificarsi di determinate situazioni di difficoltà. Con il Decreto Legge n. 18/2020, il cosiddetto “Cura Italia”, il suo accesso è stato temporaneamente facilitato e allargato per rispondere alla crisi pandemica.

La misura più importante fu l’inclusione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che avevano subito un calo significativo del proprio fatturato a causa delle restrizioni e della crisi economica. Questa modifica permise a migliaia di persone non dipendenti di ottenere una sospensione delle rate del mutuo, alleggerendo la pressione finanziaria in un momento di grande incertezza.

Requisiti per autonomi e professionisti durante l’emergenza

Per accedere alla sospensione del mutuo durante l’emergenza Covid-19, i lavoratori autonomi e i professionisti dovevano soddisfare una condizione specifica. Non era necessario presentare l’indicatore ISEE, ma bisognava autocertificare di aver subito un calo del proprio fatturato.

Le condizioni previste dalla normativa del 2020 erano le seguenti:

  • Dimostrare, tramite autocertificazione, un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
  • Il calo doveva essere una conseguenza diretta delle misure di restrizione e chiusura delle attività imposte per contenere la diffusione del virus.

Questa procedura semplificata fu pensata per garantire un aiuto rapido a chi si trovava improvvisamente senza o con ridotte entrate economiche.

Le tutele previste per i lavoratori dipendenti

Anche per i lavoratori dipendenti, il Decreto “Cura Italia” ha introdotto condizioni di accesso più flessibili rispetto a quelle ordinarie. Poteva richiedere la sospensione chi si trovava in una delle seguenti situazioni, per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi:

  • Sospensione dal lavoro (es. Cassa Integrazione).
  • Riduzione dell’orario di lavoro per una percentuale pari ad almeno il 20% dell’orario complessivo.

La durata della sospensione variava in base al periodo di difficoltà lavorativa, potendo arrivare fino a un massimo di 18 mesi complessivi.

Cosa significa sospendere il mutuo

La sospensione del mutuo non è una cancellazione del debito, ma una pausa temporanea nel piano di rimborso. Durante il periodo di sospensione, il mutuatario non paga le rate. La quota capitale non versata viene posticipata, allungando la durata totale del finanziamento per un periodo equivalente alla sospensione.

Un aspetto fondamentale del Fondo di Solidarietà è che si fa carico del pagamento degli interessi maturati durante la pausa. Per il consumatore, questo significa che al termine della sospensione il debito residuo non aumenta a causa degli interessi non pagati.

Il Fondo di Solidarietà oggi: chi può richiederlo

Le misure straordinarie introdotte con il Decreto “Cura Italia” per l’emergenza Covid-19 non sono più in vigore. Tuttavia, il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa rimane uno strumento attivo e permanente per sostenere i cittadini in difficoltà.

Oggi, è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e per una durata complessiva di 18 mesi, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato).
  • Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per un periodo di almeno 30 giorni.
  • Morte, riconoscimento di un grave handicap o di un’invalidità civile non inferiore all’80%.

La domanda per accedere al Fondo va presentata direttamente alla banca presso cui è stato stipulato il mutuo, che si occuperà di inoltrare la richiesta all’ente gestore (CONSAP).

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Di admin