di Laura Muscolino – L’art. 56 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014, come aggiornato dalle modifiche apportate con delibera del C.N.F. del 23 febbraio 2018 – pubblicata in G.U. n. 86 del 13 aprile 2018 – vieta all’avvocato di colloquiare con la persona minore d’età nel proprio studio senza il previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale (c. 1), introdotta dal d. lgs. 154/13, sempre che non vi sia conflitto d’interesse con gli stessi.Il divieto deontologicoLa posizione del Consiglio Nazionale ForenseLa sentenza delle Sezioni Unite della CassazioneIl divieto deontologico[Torna su]
La norma pone, in caso di violazione, la s…