Il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 ha rappresentato un momento cruciale nella gestione normativa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia. Emanato per superare la confusione generata da una sovrapposizione di ordinanze nazionali, regionali e comunali, questo provvedimento ha introdotto un quadro più chiaro per le misure di contenimento e, soprattutto, ha ridefinito in modo significativo il sistema delle sanzioni per chi non rispettava le regole.
Perché fu necessario un decreto per il lockdown
Nelle prime fasi dell’emergenza, i cittadini si sono trovati di fronte a un complesso mosaico di norme. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), ordinanze regionali e provvedimenti dei sindaci si accavallavano, creando incertezza su quali comportamenti fossero permessi e quali vietati. Il Decreto-Legge n. 19/2020 è intervenuto per mettere ordine, con due obiettivi principali:
- Centralizzare le decisioni: Ha stabilito che le misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale o su gran parte di esso dovessero essere adottate con DPCM, garantendo un approccio coordinato.
- Definire le competenze: Ha chiarito i poteri di Regioni e Comuni, consentendo loro di introdurre misure più restrittive solo in situazioni di specifico aggravamento del rischio sanitario e senza interferire con le attività produttive di rilevanza nazionale.
Tutte le misure dovevano basarsi su principi di adeguatezza e proporzionalità, limitate nel tempo (non più di 30 giorni, ma rinnovabili) e applicate solo dove strettamente necessario in base all’andamento epidemiologico.
Le principali misure di contenimento previste
L’articolo 1 del decreto elencava in modo tassativo le possibili limitazioni che il governo poteva imporre per contenere la diffusione del virus. Questo elenco era fondamentale per garantire il rispetto del principio di legalità, evitando misure arbitrarie. Tra le principali restrizioni possibili figuravano:
- Limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora.
- Chiusura di strade, parchi, aree gioco e altri luoghi pubblici.
- Divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura.
- Chiusura di attività commerciali, ad eccezione di quelle considerate essenziali.
- Limitazioni o sospensione dei servizi di trasporto di persone e merci.
- Obbligo di quarantena per le persone risultate positive al virus.
La svolta sulle sanzioni: da reato a illecito amministrativo
La novità più rilevante per i cittadini è stata la completa revisione del sistema sanzionatorio. Prima del decreto, la violazione delle misure di contenimento era punita ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), configurando quindi un reato contravvenzionale. Questo significava che una trasgressione poteva portare a una denuncia e a una potenziale iscrizione nel casellario giudiziale.
Il Decreto-Legge n. 19/2020 ha “depenalizzato” la maggior parte delle violazioni, trasformandole in un illecito amministrativo. Questo ha comportato conseguenze molto diverse per i trasgressori.
Cosa prevedeva il nuovo sistema sanzionatorio
Il nuovo apparato sanzionatorio era così strutturato:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: Una multa da 400 a 3.000 euro per chi non rispettava le misure di contenimento.
- Aumento per l’uso di un veicolo: Se la violazione avveniva tramite l’utilizzo di un veicolo, la sanzione poteva essere aumentata fino a un terzo.
- Sanzione accessoria per le attività: Per le imprese, i negozi o gli studi professionali che violavano le norme (ad esempio, un’apertura non consentita), era prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni.
- Pagamento in misura ridotta: Era possibile pagare una somma ridotta se il pagamento avveniva entro un breve termine dalla contestazione, in modo simile a quanto previsto dal Codice della Strada.
L’unica eccezione rilevante riguardava la violazione dell’obbligo di quarantena da parte di una persona risultata positiva al virus. In questo caso, il comportamento continuava a costituire un reato, punito più severamente.
Cosa fare in caso di multa ritenuta ingiusta
Anche se le norme del 2020 non sono più in vigore, i principi di tutela per i cittadini contro le sanzioni amministrative restano validi. Quando si riceve un verbale per un illecito amministrativo che si ritiene ingiusto o errato, è possibile difendersi. Le principali vie di ricorso sono:
- Ricorso al Prefetto: È possibile presentare scritti difensivi all’autorità che ha emesso l’atto, solitamente il Prefetto, entro un termine stabilito dalla legge (generalmente 30 giorni). Nel ricorso si possono esporre le proprie ragioni e chiedere l’annullamento del verbale.
- Ricorso al Giudice di Pace: In alternativa, è possibile impugnare il verbale direttamente davanti al Giudice di Pace competente per territorio. Questa opzione avvia un procedimento giudiziario vero e proprio.
È fondamentale agire entro i termini previsti e motivare adeguatamente il ricorso, ad esempio dimostrando di trovarsi in una situazione di necessità, di aver commesso un errore scusabile o che il verbale contiene vizi di forma.
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