di Lucia Izzo – Non può essere contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la validità delle delibere assembleari sottese alle somme ingiunte. Sul punto, infatti, va preventivamente attivata la procedura di cui all’art. 1137 del codice civile. In mancanza, e finchè non intervenga sentenza definitiva che decida in merito, nessun condomino potrà avanzare supposte cause dl invalidità della delibera al fine di non rispettarla. Ancora, con riguardo alla contestazione sulla possibilità di accedere al monitorio senza previa diffida, deve ritenersi che il sollecito al condomino moroso non sia obbligatorio, né possa essere una condizione di procedibilità del recupero del credito. Sono i principi espressi dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 247/2020 (sotto allegata) inerente la vicend…