L’INAIL ha disposto la rivalutazione degli indennizzi per il danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali. Come chiarito dall’Istituto con una circolare ufficiale (n. 9 del 26 marzo 2020), l’aumento è pari all’1,1% e ha decorrenza dal 1° luglio 2019. Questo adeguamento mira a preservare il valore reale delle somme erogate ai lavoratori danneggiati, allineandole all’andamento del costo della vita.

Cos’è il danno biologico e come funziona la rivalutazione

Il danno biologico è la lesione dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale. Nel contesto lavorativo, l’INAIL indennizza questo tipo di danno quando è conseguenza diretta di un infortunio o di una malattia professionale. Per garantire che l’importo dell’indennizzo non perda il suo potere d’acquisto nel tempo, la legge di stabilità del 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica annuale. L’adeguamento si basa sulla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata dall’ISTAT.

A chi si applica l’aumento dell’1,1%

La rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2019 non riguarda tutti in modo indiscriminato, ma si applica a specifiche prestazioni erogate a partire da tale data. È importante capire chi sono i destinatari di questo adeguamento per verificare la propria posizione. I principali casi interessati sono:

  • Indennizzi in forma di rendita: L’aumento si applica ai ratei di rendita maturati a partire dal 1° luglio 2019. Chi già percepiva una rendita ha visto l’importo della quota relativa al danno biologico aumentare di conseguenza.
  • Indennizzi in capitale: La rivalutazione interessa gli indennizzi liquidati in un’unica soluzione (in capitale) se il provvedimento di pagamento è stato emesso a partire dal 1° luglio 2019.
  • Revisioni e aggravamenti: Nei casi di revisione del danno o di aggravamento delle condizioni di salute, l’aumento si applica solo ai maggiori importi liquidati a decorrere dalla stessa data.
  • Accertamenti provvisori: Per le valutazioni provvisorie dei postumi effettuate dal 1° luglio 2019, la rivalutazione viene corrisposta solo dopo l’accertamento definitivo del grado di menomazione.

Cosa devono fare i lavoratori interessati

Un aspetto fondamentale di questa procedura è che i lavoratori non devono presentare alcuna domanda per ottenere l’adeguamento. La liquidazione degli importi rivalutati avviene d’ufficio. L’INAIL provvede autonomamente a ricalcolare le somme dovute e a erogarle secondo le consuete modalità di pagamento. Ogni lavoratore interessato riceve una comunicazione ufficiale dalla sede di competenza che dettaglia il ricalcolo e la liquidazione degli importi aggiornati, inclusi eventuali arretrati maturati.

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Di admin