Avv. Giovanni De Lorenzo – In caso di malattia, sussistendo l’obbligo di reperibilità per il lavoratore ed il potere dell’ente previdenziale di effettuare i controlli sanitari, l’allontanamento dall’abitazione indicata quale luogo di permanenza durante la malattia deve essere dovuto ad una causa indifferibile ed è giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo oppure quando l’omissione o il ritardo nella comunicazione siano a loro volta giustificati. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza n. 19668 del 22.7.2019. Negato riconoscimento indennità di malattia al lavoratoreLa disciplina delle indennità di malattia dei lavoratoriIl quadro della giurisprudenzaLavoratore assente alla visita fiscale: la prova dell’indifferibilità Negato riconoscimento indennit…

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