di Lucia Izzo – Come noto, il d.P.R. 115/2012 precisa che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal medesimo Testo Unico alla parte III. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale e sul punto non rilevano né il fatto che, quantomeno per colpa, il professionista non fosse a conoscenza dell’ammissione al benefici, né la successiva revoca del medesimo beneficio. Lo ha rammentato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza 136/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato nei confronti del quale erano iniziati numerosi procedimenti disciplinari innanzi al COA, poi riuniti, per diverse violazio…