Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come gratuito patrocinio, è un istituto fondamentale che garantisce il diritto alla difesa a chi non dispone delle risorse economiche per sostenere i costi di un processo. Questo strumento è particolarmente rilevante nel processo amministrativo, dove i cittadini si trovano a confrontarsi con la Pubblica Amministrazione per tutelare i propri diritti e interessi legittimi. Accedere alla giustizia amministrativa, ad esempio per contestare un atto, un bando di concorso o un provvedimento, diventa così possibile anche per chi ha un reddito basso.
Cos’è il gratuito patrocinio e a chi spetta
Il gratuito patrocinio è un beneficio concesso dallo Stato che copre le spese legali e processuali per i cittadini non abbienti. Nel contesto della giustizia amministrativa, questo significa poter avviare un ricorso presso un Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o il Consiglio di Stato senza dover pagare l’onorario dell’avvocato e le altre spese vive del giudizio. L’obiettivo è rimuovere gli ostacoli economici che potrebbero impedire a una persona di far valere le proprie ragioni contro un’entità pubblica.
Il requisito fondamentale: il limite di reddito
Per poter beneficiare del gratuito patrocinio, il requisito principale è di natura economica. Il richiedente deve avere un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a una soglia stabilita per legge e aggiornata periodicamente. Per il 2024, il limite di reddito è fissato a 12.838,01 euro.
Il calcolo del reddito non si limita a quello del singolo richiedente, ma tiene conto della somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente. Tuttavia, esistono delle eccezioni: si considera solo il reddito personale del richiedente quando l’oggetto della causa riguarda diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi.
Come presentare la domanda nel processo amministrativo
La procedura per richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo è oggi in gran parte digitalizzata, per renderla più rapida e accessibile. La domanda deve essere presentata alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso ogni TAR e presso il Consiglio di Stato.
La richiesta può essere presentata in due momenti distinti:
- Prima dell’avvio del processo (ante causam): se si intende iniziare una causa ma non si è ancora depositato il ricorso.
- A processo già avviato: se la necessità o la consapevolezza del diritto emerge quando il giudizio è già in corso.
La presentazione dell’istanza avviene prevalentemente in modalità telematica. Le opzioni principali sono:
- Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): l’istanza, firmata digitalmente dal difensore o dalla parte, viene inviata all’indirizzo PEC della commissione competente. Se la parte non ha la firma digitale, può firmare il documento in modo autografo, allegare una copia del proprio documento d’identità e far inviare il tutto dal proprio avvocato via PEC.
- Utilizzo dei moduli online: il sito della Giustizia Amministrativa mette a disposizione moduli specifici per il deposito delle istanze, che guidano l’utente nella compilazione e nell’invio.
L’istanza deve contenere un’autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge, oltre ai dati anagrafici del richiedente e dei familiari conviventi e una descrizione sommaria dei fatti e delle ragioni giuridiche su cui si basa la pretesa che si intende far valere.
Cosa succede dopo la presentazione dell’istanza
Una volta ricevuta la domanda, la segreteria della Commissione effettua una verifica preliminare sulla completezza e correttezza della documentazione. Se mancano dei documenti o sono necessarie integrazioni, viene richiesto al cittadino di fornirle. Successivamente, la Commissione si riunisce, anche in modalità telematica (videoconferenza o audioconferenza), per deliberare sull’istanza.
L’esito può essere:
- Ammissione provvisoria: se la Commissione ritiene fondata la richiesta, emette un decreto di ammissione. Questa ammissione è definita “provvisoria” perché l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali.
- Rigetto: se mancano i presupposti di legge, in particolare il requisito di reddito, o se la pretesa appare manifestamente infondata.
- Inammissibilità: se la domanda è presentata in modo non corretto o è incompleta.
In caso di ammissione, il provvedimento viene comunicato al richiedente, all’Agenzia delle Entrate e alla sezione del tribunale presso cui pende o penderà il ricorso. Da quel momento, le spese legali saranno a carico dello Stato.
Tutele e cautele per il consumatore
Il gratuito patrocinio è una tutela essenziale, ma è importante conoscerne i contorni per utilizzarlo correttamente. Il cittadino ammesso al beneficio ha il diritto di nominare un avvocato di sua scelta, purché sia iscritto negli appositi elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
È fondamentale essere consapevoli che l’ammissione al gratuito patrocinio non esonera da ogni conseguenza economica in caso di sconfitta nel processo. Se il giudice, al termine della causa, condanna la parte ammessa al patrocinio a pagare le spese legali della controparte (la Pubblica Amministrazione), tale condanna resta valida. Il beneficio copre le spese del proprio difensore, ma non quelle che si potrebbe essere tenuti a versare alla parte vincitrice.
Infine, dichiarazioni false o incomplete sul reddito non solo comportano la revoca del beneficio, ma possono integrare un reato, con conseguenze penali anche gravi.
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