Durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo italiano ha introdotto un quadro normativo specifico per sanzionare le violazioni delle misure di contenimento. Il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 ha rappresentato un punto di svolta, modificando profondamente il sistema sanzionatorio e passando da un approccio penale a uno prevalentemente amministrativo. Comprendere come funzionavano queste regole è utile per chiunque abbia ricevuto una sanzione in quel periodo.

Da reato a sanzione amministrativa: la novità del D.L. 19/2020

La principale innovazione introdotta dal decreto è stata la sostituzione della sanzione penale prevista dall’articolo 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) con una sanzione amministrativa pecuniaria. Questa modifica ha riguardato la maggior parte delle violazioni, come gli spostamenti non giustificati o il mancato rispetto del distanziamento sociale.

Le nuove regole prevedevano:

  • Sanzione base: Pagamento di una somma compresa tra 400 e 3.000 euro.
  • Recidiva: In caso di violazione ripetuta della stessa disposizione, la sanzione amministrativa veniva raddoppiata.
  • Sanzioni pregresse: Il decreto ha avuto effetto retroattivo, applicando le nuove norme amministrative anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Per questi casi, la sanzione veniva applicata nella misura minima ridotta della metà.

Questa “depenalizzazione” ha trasformato le conseguenze per i cittadini, spostando la gestione delle violazioni dal sistema giudiziario penale a quello amministrativo, gestito dalle Prefetture.

Casi specifici: quarantena obbligatoria e chiusura delle attività

Il decreto distingueva nettamente le violazioni comuni da quelle considerate più gravi, per le quali le conseguenze rimanevano severe. La normativa ha introdotto misure specifiche per due scenari principali.

Violazione della quarantena per soggetti positivi

Per le persone risultate positive al virus e sottoposte a quarantena obbligatoria, l’allontanamento intenzionale dalla propria abitazione non era considerato un semplice illecito amministrativo. Questo comportamento configurava un reato penale specifico, punito con la reclusione da uno a cinque anni, secondo quanto previsto dall’articolo 452 del Codice Penale (delitti colposi contro la salute pubblica).

Sanzioni per le attività commerciali

Anche per gli esercizi commerciali, le attività produttive e i pubblici esercizi che non rispettavano le misure di contenimento (come gli obblighi di chiusura o le modalità di accesso contingentato) erano previste sanzioni severe. Oltre alla multa pecuniaria, si applicava una sanzione amministrativa accessoria: la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di recidiva, la chiusura veniva applicata nella sua durata massima.

Multe Covid: cosa fare oggi e quali sono le tutele

Sebbene le misure di emergenza non siano più in vigore, molti cittadini si trovano ancora a gestire le conseguenze delle sanzioni ricevute in quel periodo. È importante sapere che, come per tutte le sanzioni amministrative, esistono strumenti di tutela.

Chi ha ricevuto un verbale poteva e può contestarlo. Le principali vie di ricorso sono:

  1. Ricorso al Prefetto: Da presentare entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
  2. Ricorso al Giudice di Pace: Da presentare entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto.

Un altro aspetto fondamentale è la prescrizione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per una sanzione amministrativa si estingue, di norma, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Se non sono intervenuti atti interruttivi (come un’ordinanza-ingiunzione o una cartella esattoriale), la pretesa di pagamento potrebbe essere prescritta.

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Di admin