Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nel marzo 2020, cittadini e professionisti si sono trovati di fronte a una notevole incertezza normativa. In Lombardia, una delle aree più colpite, un apparente conflitto tra un’ordinanza regionale e un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) ha sollevato un interrogativo cruciale: gli studi legali dovevano chiudere? La questione ha messo in tensione diritti fondamentali come la tutela della salute, il diritto al lavoro e l’inviolabile diritto alla difesa.

Il contrasto tra normativa regionale e statale

La confusione nacque dalla rapida successione di due provvedimenti. Il 21 marzo 2020, l’ordinanza n. 514 della Regione Lombardia dispose la chiusura delle attività degli studi professionali, ammettendo eccezioni solo per i “servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”. Il giorno successivo, il 22 marzo 2020, un DPCM nazionale stabilì invece che “le attività professionali non sono sospese”.

Questo contrasto ha generato un’immediata situazione di disorientamento nel settore legale lombardo. I professionisti si sono chiesti se potessero recarsi in studio, mentre i cittadini temevano di non poter ricevere assistenza legale in un momento di grande bisogno. La divergenza tra i due testi normativi richiedeva un’attenta analisi per capire quale dovesse prevalere e come garantire la continuità dei servizi essenziali.

La gerarchia delle fonti e la prevalenza della norma statale

Dal punto di vista giuridico, la questione si risolve analizzando il rapporto tra il potere normativo dello Stato e quello delle Regioni, come delineato dalla Costituzione. Sebbene materie come la tutela della salute e la regolamentazione delle professioni rientrino nella competenza concorrente, la Costituzione (art. 120) vieta alle Regioni di limitare l’esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale.

In base a questo principio, il potere di sospendere o inibire un’intera categoria di attività professionali spetta allo Stato. Pertanto, il DPCM del 22 marzo 2020, che permetteva la continuità delle attività professionali, doveva essere considerato prevalente rispetto alla più restrittiva ordinanza regionale. La norma statale forniva il quadro di riferimento principale, garantendo che i professionisti potessero continuare a operare, seppur con le dovute cautele imposte dall’emergenza sanitaria.

L’attività legale come servizio essenziale e urgente

Anche volendo analizzare la sola ordinanza regionale, emerge un altro aspetto fondamentale. Il provvedimento lombardo escludeva dalla chiusura i servizi “indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”. L’attività di uno studio legale, specialmente quella giudiziale, rientra quasi per definizione in questa categoria.

Il diritto alla difesa, garantito dalla Costituzione, non può essere sospeso. Anche durante il lockdown, diverse attività giudiziarie non si sono fermate. Ecco alcuni esempi concreti:

  • Procedimenti urgenti: Molti procedimenti, come quelli cautelari o in materia di diritti della persona, non erano soggetti alla sospensione generalizzata delle udienze.
  • Scadenze processuali: Sebbene i termini fossero sospesi, gli avvocati dovevano comunque preparare atti e strategie in vista della ripresa, un’attività che non poteva essere interrotta bruscamente.
  • Nuove esigenze legali: Un cittadino poteva trovarsi nella necessità improvvisa di assistenza legale per questioni non rinviabili, come un arresto o una notifica urgente.

Impedire totalmente l’accesso agli studi legali avrebbe significato compromettere gravemente la possibilità per i cittadini di tutelare i propri diritti in un momento di estrema vulnerabilità.

La soluzione di compromesso a tutela dei cittadini

La risposta del mondo forense non è stata quella di ignorare l’emergenza sanitaria, ma di trovare un equilibrio responsabile. La soluzione pratica adottata dalla maggior parte degli studi legali è stata quella di contemperare le diverse esigenze in gioco. L’attività non si è svolta normalmente, ma è stata riorganizzata per garantire sicurezza e continuità.

Gli studi hanno mantenuto un presidio operativo per le urgenze, limitando drasticamente la presenza fisica del personale. Il lavoro agile (smart working) è diventato la modalità principale di operatività, consentendo ai professionisti di seguire i clienti e le pratiche da remoto. L’accesso fisico agli uffici era limitato ai casi di assoluta necessità e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, come il distanziamento e l’uso di dispositivi di protezione. Questo approccio ha permesso di salvaguardare la salute pubblica senza sacrificare il diritto dei cittadini a ricevere un’adeguata difesa legale.

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Di admin