Misure di contenimento, dai reati alle sanzioni

Cambiano le misure nei confronti di chi non rispetta le disposizioni relative agli spostamenti in questa fase di emergenza per il Coronavirus.

L‘associazione Codici fornisce assistenza legale per tutelare i cittadini oggetto di provvedimenti che non tengono conto delle giustificazioni per gli spostamenti. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a segreteria.sportello@codici.org.

 

Di seguito il punto dell’avvocato Antonella Votta, legale dell’associazione Codici.

 

Come sapete, finora il mancato rispetto delle misure di contenimento previste nei vari decreti prevedeva l’applicazione degli articoli 650 cp (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) e 452 cp (Delitti colposi contro la salute pubblica).

Quelle condotte erano reati. Si parlava, infatti, di decreto penale di condanna ma soprattutto della “fedina penale sporca”. Con la nuova disposizione, le sanzioni diventano tutte amministrative.

COMMA 1: non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.

COMMA 6: la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. (qui si parla dell’allontanamento da casa con positività, condotta punita prima col 452).

Sono un po’ perplessa la clausola di riserva iniziale “salvo che il fatto non costituisca reato” che potrebbe far pensare ad un’eventuale applicazione anche delle fattispecie penali ma cmq al comma 8 esclude le sanzioni anche per il pregresso:

“Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507” comma 8 art 4”.

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