Il personale delle Forze Armate che diventa genitore si trova spesso a dover conciliare le esigenze familiari con i doveri professionali. Per sostenere la maternità e la paternità, l’ordinamento giuridico italiano prevede uno strumento specifico: l’assegnazione temporanea a un’altra sede di servizio. Questo diritto, tuttavia, non è assoluto e può essere negato in circostanze ben definite, come chiarito da diverse sentenze del Consiglio di Stato.
Cos’è l’assegnazione temporanea per il personale militare
L’assegnazione temporanea è una misura prevista dall’articolo 42-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, noto come Testo Unico sulla maternità e paternità. Questa norma consente al dipendente pubblico, inclusi i membri delle Forze Armate e di Polizia, con figli di età inferiore ai tre anni, di chiedere un trasferimento temporaneo presso una sede di servizio situata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa.
Lo scopo principale di questa disposizione è tutelare l’interesse del minore, garantendogli la presenza di entrambe le figure genitoriali nei suoi primi e fondamentali anni di vita. Si tratta di un diritto soggettivo che mira a rafforzare l’unità familiare e a fornire un concreto sostegno alla genitorialità, un principio di grande rilevanza sociale e costituzionale.
Quando l’Amministrazione può negare il trasferimento
Sebbene il diritto all’assegnazione temporanea sia ampiamente riconosciuto, l’Amministrazione può respingere la richiesta in presenza di circostanze eccezionali che potrebbero compromettere la funzionalità e l’operatività del reparto di appartenenza. Il diniego, tuttavia, non può essere basato su motivazioni generiche, come una semplice carenza di organico. Deve essere fondato su esigenze di servizio concrete, specifiche e debitamente documentate.
Il Consiglio di Stato ha delineato i casi in cui un diniego può essere considerato legittimo. Ecco le principali situazioni eccezionali:
- Grave carenza di organico: Il trasferimento lascerebbe la sede di servizio originaria con una scopertura di personale molto significativa, ad esempio pari o superiore al 40% della dotazione organica prevista.
- Contesti operativi critici: La sede di appartenenza si trova in aree ad alto rischio, dove si fronteggiano emergenze legate al terrorismo o alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
- Insostituibilità del militare: Il dipendente possiede qualifiche professionali uniche e strettamente necessarie per lo svolgimento di operazioni specifiche, in corso o di imminente avvio, che non possono essere svolte da altro personale.
- Impiego in missioni speciali: Il militare è coinvolto in missioni ad altissima valenza operativa o in incarichi speciali che richiedono la sua presenza continuativa nella sede attuale.
Al di fuori di queste ipotesi, una scopertura di organico contenuta e gestibile con una riorganizzazione interna non è considerata una ragione sufficiente per negare al genitore un diritto così importante.
Cosa fare in caso di diniego illegittimo
Se un militare si vede respingere la domanda di assegnazione temporanea con una motivazione vaga o non riconducibile alle circostanze eccezionali previste, il provvedimento di diniego può essere considerato illegittimo. L’Amministrazione ha l’obbligo di spiegare in modo dettagliato e puntuale perché il trasferimento del dipendente creerebbe un pregiudizio concreto e non altrimenti risolvibile all’organizzazione del servizio.
In questi casi, è possibile impugnare il diniego davanti al giudice amministrativo. Se il giudice ritiene che le motivazioni addotte dall’Amministrazione non siano sufficientemente gravi o provate, può annullare il provvedimento e riconoscere il diritto del genitore a ottenere il trasferimento temporaneo. La tutela della genitorialità, infatti, rappresenta un interesse prevalente che può essere sacrificato solo per esigenze di servizio realmente straordinarie e non superabili.
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