Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, nel marzo 2020, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) concesse un’autorizzazione straordinaria per l’utilizzo di droni da parte delle Polizie Locali. L’obiettivo era monitorare gli spostamenti dei cittadini e garantire il rispetto delle misure di contenimento. Questa decisione, sebbene legata a un contesto eccezionale e non più in vigore, ha aperto un dibattito sull’impiego di questa tecnologia per scopi di pubblica sicurezza, sollevando questioni che restano attuali riguardo le regole, i limiti e la tutela della privacy.
L’autorizzazione straordinaria del 2020: un contesto di emergenza
La misura adottata da ENAC nel marzo 2020 era una deroga temporanea al regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto. In quel periodo, per far fronte a una situazione senza precedenti, fu consentito alle Polizie Locali di impiegare droni con massa inferiore a 25 kg per sorvegliare il territorio comunale. L’autorizzazione permetteva il volo a vista anche su aree urbane, a condizione che vi fosse una bassa densità di popolazione esposta a rischi, semplificando notevolmente le procedure operative. Città come Roma, Bari e Siena furono tra le prime a impiegare questi strumenti per verificare il rispetto dei divieti di assembramento e degli spostamenti non autorizzati. È fondamentale sottolineare che si trattava di una disposizione eccezionale, la cui validità era strettamente legata alla durata dello stato di emergenza.
L’uso dei droni da parte delle forze dell’ordine oggi
Conclusa la fase emergenziale, l’impiego di droni da parte delle forze dell’ordine e delle Polizie Locali è diventato uno strumento consolidato, ma opera oggi in un quadro normativo strutturato e non più in deroga. Le regole attuali, definite a livello nazionale da ENAC e in linea con le normative europee (EASA), bilanciano le esigenze di sicurezza pubblica con la sicurezza della navigazione aerea e la protezione dei dati personali dei cittadini. I droni vengono utilizzati per una vasta gamma di attività istituzionali, tra cui:
- Monitoraggio del territorio: controllo di aree sensibili, prevenzione di reati ambientali come l’abbandono di rifiuti o gli incendi boschivi.
- Gestione dell’ordine pubblico: sorveglianza di manifestazioni, eventi sportivi e grandi assembramenti per prevenire criticità.
- Rilievi e indagini: ricostruzione di incidenti stradali, ispezione di scene del crimine e supporto alle attività investigative.
- Ricerca e soccorso: localizzazione di persone scomparse in aree impervie o in seguito a calamità naturali.
Ogni operazione deve essere condotta da piloti qualificati e autorizzati, seguendo procedure operative rigorose che variano a seconda della complessità e del rischio dello scenario operativo.
Regole operative e limiti tecnologici
L’uso di un drone da parte di un corpo di polizia non è discrezionale, ma segue protocolli precisi. Le operazioni si distinguono principalmente in base al mantenimento del contatto visivo con il velivolo. Le operazioni a vista (VLOS, Visual Line of Sight) sono le più comuni e prevedono che il pilota mantenga sempre il drone nel proprio campo visivo. Le operazioni oltre la linea visiva (BVLOS, Beyond Visual Line of Sight) sono più complesse, richiedono tecnologie avanzate e autorizzazioni specifiche, e sono riservate a contesti particolari dove è necessario coprire grandi distanze o aree inaccessibili. Inoltre, esistono limitazioni severe per il sorvolo di aree urbane densamente popolate e di infrastrutture critiche, a meno di specifiche autorizzazioni che garantiscano i massimi standard di sicurezza.
Diritti dei cittadini e tutela della privacy
L’aspetto più delicato per i consumatori riguarda la tutela della privacy. L’impiego di droni dotati di telecamere ad alta risoluzione costituisce un trattamento di dati personali, che deve avvenire nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Le forze dell’ordine possono effettuare riprese per finalità di pubblica sicurezza, ma devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e limitazione della finalità. Questo significa che la sorveglianza deve essere strettamente necessaria per l’obiettivo da raggiungere e non può essere indiscriminata o sproporzionata.
Cosa devono sapere i cittadini:
- Finalità legittima: Le riprese possono essere effettuate solo per scopi istituzionali legati alla prevenzione e repressione dei reati o alla tutela dell’ordine pubblico.
- Conservazione dei dati: Le immagini raccolte possono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono state acquisite.
- Trasparenza e diritti: Sebbene le esigenze di sicurezza possano limitare il diritto di accesso, i cittadini hanno il diritto di sapere se i propri dati sono stati trattati e possono rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per segnalare eventuali abusi.
- Minimizzazione: Le riprese devono essere focalizzate sull’obiettivo di interesse, evitando per quanto possibile di inquadrare persone o dettagli non pertinenti all’attività in corso.
La tecnologia dei droni offre grandi potenzialità per la sicurezza pubblica, ma il suo utilizzo deve essere sempre bilanciato con la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.
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