di Annamaria Villafrate – La recente sentenza del Tribunale di Castrovillari del 19 febbraio 2020 riporta l’attenzione sull’interpretazione corretta dell’art. 337 sexies c.c. che disciplina l’assegnazione della casa familiare e la revoca della stessa in caso di sopravvenuta convivenza o matrimonio dell’assegnatario. Il provvedimento di merito, seguendo il solco tracciato dalla sentenza n. 308/2008 della Consulta e dalla Cassazione n. 16171/2014, sancisce che nel momento in cui il giudice deve valutare se disporre o meno la revoca dell’assegnazione, deve prioritariamente considerare l’interesse della prole, visto che la norma tutela i figli, che hanno il diritto di vivere nell’ambiente familiare in cui sono cresciuti. La casa familiare non si perde se l’interesse della prole è superioreN…

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