L’autocertificazione è uno strumento fondamentale per semplificare il rapporto tra cittadini e burocrazia. Consente di dichiarare in modo autonomo una serie di dati, stati e fatti personali senza la necessità di produrre i certificati corrispondenti rilasciati dagli uffici pubblici. Questo meccanismo, disciplinato principalmente dal D.P.R. 445/2000, permette di risparmiare tempo e costi, rendendo più agili molte procedure quotidiane.

Le due tipologie di dichiarazione

Comunemente si parla di “autocertificazione” in senso generico, ma la legge distingue due strumenti diversi con finalità specifiche. Conoscerli aiuta a utilizzare quello corretto per ogni esigenza.

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

Questa è l’autocertificazione vera e propria (art. 46 del D.P.R. 445/2000). Serve a comprovare dati e informazioni che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione, contenuti in registri, elenchi o albi. In pratica, il cittadino dichiara un’informazione che l’amministrazione potrebbe verificare internamente. Rientrano in questa categoria:

  • Data e luogo di nascita;
  • Residenza;
  • Cittadinanza;
  • Stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, stato libero);
  • Stato di famiglia;
  • Esistenza in vita;
  • Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • Titolo di studio o qualifica professionale;
  • Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici;
  • Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà

Questo strumento (art. 47 del D.P.R. 445/2000) serve a dichiarare stati, qualità personali o fatti di cui il dichiarante è a diretta conoscenza e che non sono necessariamente registrati presso una Pubblica Amministrazione. Può riguardare anche fatti relativi ad altre persone, purché il dichiarante ne sia a conoscenza. Ad esempio, si può usare per dichiarare di essere erede di una persona deceduta o per attestare la conformità all’originale di una copia di un documento.

Chi può utilizzare l’autocertificazione

La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive è garantita a diverse categorie di persone. Possono ricorrere all’autocertificazione:

  • Cittadini italiani: senza alcuna limitazione.
  • Cittadini dell’Unione Europea: alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
  • Cittadini di Stati non appartenenti all’UE: solo se in possesso di un regolare permesso di soggiorno e limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere verificati o certificati dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Validità e obbligo di accettazione

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità legale dei certificati che sostituiscono. Le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Regioni, Scuole, INPS, Agenzia delle Entrate) e i gestori di pubblici servizi (come le aziende di trasporto pubblico o di fornitura di energia) hanno l’obbligo di accettarle. Un eventuale rifiuto costituisce una violazione dei doveri d’ufficio.

Grazie al Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), l’uso dell’autocertificazione è stato esteso anche ai rapporti con i soggetti privati (come banche, assicurazioni, aziende private). Questi ultimi hanno ora la facoltà di accettare le dichiarazioni sostitutive, semplificando ulteriormente le procedure anche al di fuori del settore pubblico.

Responsabilità e sanzioni in caso di dichiarazioni false

Utilizzare l’autocertificazione comporta una piena assunzione di responsabilità. Chi rilascia dichiarazioni false o mendaci è soggetto a precise conseguenze legali. Le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia possono essere severe. Inoltre, il dichiarante perde immediatamente qualsiasi beneficio ottenuto grazie alla dichiarazione falsa. Le amministrazioni sono tenute a effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni ricevute.

Come preparare un’autocertificazione

Redigere un’autocertificazione è semplice e non richiede formalità complesse. Non è necessaria l’autenticazione della firma né l’imposta di bollo. La dichiarazione può essere scritta su carta semplice e deve contenere alcuni elementi essenziali:

  1. I dati anagrafici completi del dichiarante (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza).
  2. L’oggetto della dichiarazione, specificando in modo chiaro e preciso cosa si sta attestando.
  3. La formula di rito in cui si dichiara di essere consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
  4. Luogo e data della compilazione.
  5. La firma del dichiarante, da apporre per esteso e in modo leggibile.

È sempre buona norma allegare alla dichiarazione una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. Molti enti mettono a disposizione moduli precompilati sui propri siti web, ma il loro utilizzo non è obbligatorio.

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Di admin