Il Trattamento di Fine Rapporto, comunemente conosciuto con l’acronimo TFR e spesso chiamato anche liquidazione o buonuscita, rappresenta una porzione di retribuzione che matura nel tempo e viene corrisposta al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Questo diritto spetta a tutti i lavoratori del settore privato, indipendentemente dalla causa che ha portato alla fine del contratto: dimissioni, licenziamento o pensionamento.
Come si calcola il TFR
Il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto segue una procedura definita dalla legge, in particolare dall’articolo 2120 del Codice Civile. Ogni anno, il datore di lavoro accantona una quota della retribuzione del dipendente. Per calcolare questa quota annuale, si divide la retribuzione annua lorda per un coefficiente fisso di 13,5. La retribuzione utile al calcolo comprende tutte le somme corrisposte in modo non occasionale, come stipendio base, scatti di anzianità e premi di produzione, escludendo i rimborsi spese.
Oltre all’accantonamento annuale, le somme già messe da parte vengono rivalutate ogni anno al 31 dicembre. La rivalutazione si basa su due componenti:
- Un tasso fisso dell’1,5%.
- Il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
Questo meccanismo assicura che il valore del TFR accumulato sia parzialmente protetto dall’inflazione.
La destinazione del TFR: azienda o fondo pensione?
Al momento dell’assunzione, il lavoratore ha sei mesi di tempo per decidere dove destinare le quote future del proprio TFR. Le opzioni principali sono due:
- Mantenere il TFR in azienda: In questo caso, le somme accantonate rimangono presso il datore di lavoro fino alla fine del rapporto. Per le aziende con almeno 50 dipendenti, le quote confluiscono in un apposito Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
- Destinare il TFR a una forma di previdenza complementare: Il lavoratore può scegliere di versare le quote maturande in un fondo pensione. Questa scelta mira a costruire una pensione integrativa a quella pubblica.
Se il lavoratore non esprime una scelta entro sei mesi, si applica il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in assenza, a un fondo specifico istituito presso l’INPS.
L’anticipo del TFR: quando e come richiederlo
In determinate circostanze, è possibile richiedere una parte del TFR accumulato anche prima della fine del rapporto di lavoro. La legge prevede però dei requisiti precisi per poter accedere a questa possibilità.
Requisiti per la richiesta
Per poter chiedere un’anticipazione, il lavoratore deve avere almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’importo richiesto non può superare il 70% del totale maturato fino a quel momento. L’anticipo può essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
Motivazioni ammesse
La richiesta di anticipo deve essere giustificata da specifiche necessità. Le principali sono:
- Spese sanitarie: Per terapie e interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche, per sé o per i familiari.
- Acquisto della prima casa: Per sé o per i propri figli, da documentare con un atto notarile o un compromesso registrato.
- Spese durante congedi parentali: Per sostenere i costi durante i periodi di astensione facoltativa per la cura dei figli.
I contratti collettivi possono prevedere condizioni di maggior favore o ulteriori casistiche per la richiesta di anticipo.
Cosa fare se l’azienda non paga il TFR
Il pagamento del TFR è un obbligo del datore di lavoro. Se, alla cessazione del rapporto, l’azienda non corrisponde la somma dovuta, il lavoratore ha degli strumenti per tutelarsi. Il primo passo è inviare una comunicazione formale di sollecito. Se il mancato pagamento persiste a causa di difficoltà economiche o insolvenza dell’azienda, interviene il Fondo di Garanzia dell’INPS. Questo fondo si sostituisce al datore di lavoro insolvente e paga al lavoratore il TFR spettante. Per attivare il fondo, è necessario che sia accertato lo stato di insolvenza dell’azienda, ad esempio tramite una procedura di fallimento, concordato preventivo o un’esecuzione forzata risultata infruttuosa.
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