L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha sollevato numerosi dubbi pratici, specialmente per le famiglie separate o divorziate. Una delle domande più frequenti ha riguardato la possibilità per i genitori non collocatari di continuare a vedere i propri figli, nonostante le severe restrizioni alla circolazione. La risposta delle istituzioni e della giurisprudenza è stata chiara fin da subito: il diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori è fondamentale e non viene sospeso, se non in casi eccezionali e con l’intervento di un giudice.
Il diritto di visita come “spostamento necessario”
Durante le fasi più acute della pandemia, i decreti governativi limitavano gli spostamenti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il Governo ha tempestivamente chiarito che gli spostamenti finalizzati a permettere l’esercizio del diritto di visita rientravano a pieno titolo tra le “situazioni di necessità”.
Questo significa che un genitore separato o divorziato era autorizzato a spostarsi, anche tra comuni diversi, per andare a prendere i figli, tenerli con sé secondo i tempi stabiliti e riaccompagnarli presso l’altro genitore. Tale interpretazione è stata confermata da numerosi tribunali, come quello di Milano, che hanno ribadito come i provvedimenti di separazione e divorzio dovessero continuare a essere rispettati, poiché l’emergenza sanitaria non giustificava di per sé una violazione degli accordi omologati o delle sentenze.
Il principio di bigenitorialità non si ferma
Alla base di queste decisioni c’è il principio di bigenitorialità, un pilastro del diritto di famiglia italiano. Questo principio sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro unione. È un diritto del figlio, prima ancora che dei genitori.
Le restrizioni emergenziali non hanno cancellato questo principio. Anzi, ne hanno sottolineato l’importanza. Impedire a un figlio di vedere uno dei due genitori può avere conseguenze negative sul suo equilibrio psicofisico. Per questo motivo, qualsiasi limitazione al diritto di visita deve essere attentamente valutata e può essere disposta solo dall’autorità giudiziaria, non sulla base di una decisione unilaterale di uno dei due coniugi.
Cosa fare in caso di rischi concreti per la salute
Naturalmente, il diritto alla salute del minore e della collettività rimane prioritario. Se sussiste un rischio concreto e dimostrabile di contagio (ad esempio, perché un genitore svolge una professione ad alto rischio o non rispetta le norme sanitarie), non si può agire d’impulso. La strada corretta da seguire non è impedire le visite, ma trovare una soluzione condivisa o, in assenza di accordo, rivolgersi al tribunale.
Le opzioni da considerare in queste circostanze sono:
- Accordo tra le parti: I genitori possono concordare temporaneamente modalità di visita diverse, come incontri più brevi, l’uso di dispositivi di protezione o il ricorso a videochiamate per integrare gli incontri di persona.
- Ricorso al giudice: Se non si raggiunge un’intesa, il genitore che ritiene sussista un pericolo può presentare un ricorso d’urgenza al tribunale. Sarà il giudice a valutare la situazione e a decidere se e come modificare temporaneamente le condizioni di visita, bilanciando il diritto alla salute con quello alla bigenitorialità.
Le conseguenze di una decisione unilaterale
Il genitore che, senza un accordo o un provvedimento del giudice, impedisce all’altro di vedere i figli, commette un atto illegittimo. Tale comportamento può avere conseguenze legali significative. Oltre a poter essere sanzionato dal giudice civile, chi elude un provvedimento giudiziario rischia anche conseguenze penali, come previsto dall’articolo 388 del codice penale.
È fondamentale agire sempre nel rispetto delle regole e del superiore interesse del minore. In situazioni di conflitto o incertezza, il dialogo e il ricorso agli strumenti legali sono le uniche vie per tutelare i diritti di tutti, a partire da quelli dei figli.
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