L’assegnazione temporanea ad un’altra sede di servizio è un importante strumento di tutela per i dipendenti pubblici, inclusi i militari e il personale delle forze di polizia, che sono genitori di figli piccoli. Questo beneficio, previsto dalla legge, mira a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, favorendo la presenza del genitore accanto al bambino nei suoi primi anni di vita. Comprendere come funziona, quali sono i requisiti e come agire in caso di diniego è fondamentale per far valere i propri diritti.

Cos’è l’assegnazione temporanea e a chi spetta

Il riferimento normativo principale è l’articolo 42-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Questa norma consente al genitore con figli di età inferiore a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche, di chiedere un’assegnazione temporanea a una sede di servizio situata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa.

Lo scopo è chiaro: riunire il nucleo familiare in un momento particolarmente delicato e importante per la crescita del bambino. Il beneficio non è una prerogativa di alcune categorie, ma si applica a un’ampia platea di lavoratori del settore pubblico, compresi i membri delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per i quali la mobilità è una caratteristica intrinseca della carriera.

I requisiti per ottenere il trasferimento temporaneo

Per poter accedere al beneficio dell’assegnazione temporanea, il dipendente deve soddisfare precise condizioni stabilite dalla legge. La mancanza di uno solo di questi requisiti può compromettere l’esito positivo della domanda.

  • Figli di età inferiore a tre anni: Il diritto sorge con la nascita del figlio e può essere esercitato fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
  • Attività lavorativa dell’altro genitore: L’altro genitore deve svolgere un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, nella provincia o regione della sede di destinazione richiesta.
  • Posto vacante e disponibile: Nella sede di destinazione richiesta deve esistere un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. Questo significa che l’amministrazione non è tenuta a creare una nuova posizione.
  • Assenso delle amministrazioni: È necessario l’assenso sia dell’amministrazione di provenienza sia di quella di destinazione. Tuttavia, come vedremo, un eventuale dissenso non può essere arbitrario.

La durata massima del beneficio è di tre anni, e può essere richiesto anche in modo frazionato.

Quando l’amministrazione può negare l’assegnazione

Sebbene la legge richieda il consenso delle amministrazioni coinvolte, il loro potere di negare il trasferimento è strettamente limitato. La norma stessa specifica che un eventuale dissenso deve essere motivato e può essere espresso solo in “casi o esigenze eccezionali”. Questo punto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza amministrativa, incluso il Consiglio di Stato.

Ma cosa si intende per “esigenze eccezionali”? Non è sufficiente una generica motivazione legata alla carenza di personale. L’amministrazione che nega il trasferimento ha l’onere di dimostrare in modo concreto e puntuale che lo spostamento del dipendente creerebbe un pregiudizio grave e irreparabile alla funzionalità e agli obiettivi dell’ufficio di provenienza. Ad esempio, una scopertura di organico diventa un’esigenza eccezionale solo se compromette l’erogazione di servizi pubblici essenziali o il raggiungimento di obiettivi strategici non altrimenti perseguibili.

Un diniego basato su motivazioni vaghe o non supportato da prove concrete è considerato illegittimo e può essere impugnato.

Cosa fare in caso di rigetto della domanda

Se un militare o un altro dipendente pubblico si vede negare la richiesta di assegnazione temporanea, è importante non arrendersi. Il primo passo è analizzare attentamente la motivazione del diniego. Se questa appare generica, immotivata o non fa riferimento a reali e comprovate esigenze eccezionali, ci sono buone probabilità di poter contestare la decisione.

La strada da percorrere è quella del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente. Attraverso un’azione legale, è possibile chiedere l’annullamento del provvedimento di diniego e l’accertamento del diritto a ottenere il trasferimento. La giurisprudenza è prevalentemente orientata a tutelare l’interesse del minore e della famiglia, riconoscendo il carattere recessivo delle esigenze organizzative dell’amministrazione, a meno che non siano, appunto, di natura eccezionale e insuperabile.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin