Quando una coppia con figli si separa, la legge stabilisce come regola principale l’affidamento condiviso, basato sul diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Tuttavia, una controversa interpretazione della Corte di Cassazione ha sollevato un dubbio fondamentale: la frequentazione del figlio è un dovere o una semplice facoltà che un genitore può scegliere di non esercitare? Questo articolo chiarisce i termini della questione, spiegando le differenze tra il vecchio concetto di “diritto di visita” e i moderni doveri di cura legati alla bigenitorialità.
Affidamento condiviso e bigenitorialità: i doveri dei genitori
La legge sull’affidamento condiviso (Legge 54/2006) ha rappresentato una svolta culturale e giuridica, ponendo al centro l’interesse del minore. Il principio cardine è quello della bigenitorialità, ovvero il diritto del bambino a ricevere cura, educazione e affetto da entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro unione. Questo non è solo un diritto del figlio, ma si traduce in un preciso dovere per i genitori.
Nell’affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono l’esercizio della responsabilità genitoriale e partecipano in egual misura alle decisioni più importanti per la vita dei figli. Il concetto di “genitore collocatario” (quello presso cui il figlio ha la residenza prevalente) non implica una diminuzione dei doveri dell’altro genitore, che resta pienamente coinvolto nel progetto educativo e di crescita.
La controversa sentenza della Cassazione sul “diritto di visita”
Con la sentenza n. 6471 del 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile costringere un genitore, tramite sanzioni economiche (ex art. 614-bis c.p.c.), a frequentare il figlio. Secondo la Corte, un rapporto affettivo non può essere imposto per legge, in quanto deve essere spontaneo. Il problema di questa interpretazione risiede nell’uso di un’impostazione concettuale superata, quella del “diritto di visita”.
Questo termine appartiene al vecchio modello dell’affidamento esclusivo, in cui un genitore era l’unico affidatario e l’altro aveva, appunto, solo un “diritto” di vedere il figlio in momenti prestabiliti. Parlare di “diritto di visita” facoltativo nell’ambito dell’affidamento condiviso è una contraddizione, perché trasforma un dovere di cura in una scelta discrezionale, indebolendo il principio di bigenitorialità e il diritto del figlio a una doppia figura genitoriale presente e attiva.
Le conseguenze pratiche di un “diritto” facoltativo
Considerare la frequentazione del figlio come una mera opzione ha implicazioni negative concrete per tutto il nucleo familiare:
- Per il figlio: Il disinteresse di un genitore può causare profonde ferite emotive, senso di abbandono e insicurezza. Il suo diritto a una relazione stabile con entrambe le figure di riferimento viene di fatto negato.
- Per il genitore collocatario: Si trova a sostenere da solo l’intero carico di cura, educativo e organizzativo, con un aggravio di responsabilità e stress.
- Per il genitore “assente”: Sebbene la sentenza sembri legittimare il suo disimpegno, a lungo termine questo comportamento porta a un progressivo allontanamento e alla perdita del legame con il figlio, un danno che spesso si rivela irreparabile.
Cosa fare se un genitore non rispetta i tempi di frequentazione?
Sebbene la Cassazione abbia escluso la possibilità di multe per forzare gli incontri, il genitore che si sottrae sistematicamente ai propri doveri non è privo di conseguenze legali. L’altro genitore può agire per tutelare l’interesse del minore.
Strumenti di tutela disponibili:
- Mediazione familiare: Può essere un primo passo per tentare di risolvere il conflitto e ristabilire un dialogo costruttivo nell’interesse del figlio.
- Ricorso al Tribunale: È possibile chiedere al giudice di intervenire. Anche se non imporrà una multa per la frequentazione, il giudice può adottare altri provvedimenti, come un’ammonizione formale al genitore inadempiente.
- Modifica delle condizioni di affido: La violazione costante e ingiustificata dei doveri di cura può portare a una revisione delle condizioni di separazione o divorzio, inclusa una possibile riconsiderazione dell’affidamento o un adeguamento dell’assegno di mantenimento.
- Rilevanza penale: Nei casi più gravi, il completo disinteresse materiale e morale verso il figlio può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del Codice Penale).
In conclusione, l’affidamento condiviso non si basa su diritti facoltativi, ma su doveri inderogabili di cura, assistenza ed educazione. La presenza di un genitore nella vita del figlio è un pilastro fondamentale del suo benessere e un obbligo giuridico e morale che non può essere lasciato alla mera discrezionalità individuale.
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