Il termine smart working, o lavoro agile, è entrato nel vocabolario comune di milioni di italiani soprattutto durante l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. In quel periodo, è diventato uno strumento fondamentale per garantire la continuità operativa di molte aziende e tutelare la salute pubblica. Tuttavia, è importante chiarire che il lavoro agile non è una misura emergenziale, ma una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato introdotta e disciplinata in Italia dalla Legge n. 81 del 2017. Questa normativa ha l’obiettivo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione tra vita professionale e privata, offrendo maggiore flessibilità al lavoratore.

Cos’è il lavoro agile e come funziona

Il lavoro agile si caratterizza per l’assenza di vincoli rigidi di orario o di luogo di lavoro. A differenza del telelavoro tradizionale, che spesso prevede una postazione fissa presso il domicilio del dipendente, lo smart working offre la possibilità di svolgere le proprie mansioni da luoghi diversi, come la propria abitazione, uno spazio di coworking o qualsiasi altro luogo idoneo. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, secondo le modalità definite da un accordo specifico tra le parti.

L’elemento cardine del lavoro agile è l’accordo individuale. Questo documento, redatto in forma scritta, è indispensabile per regolare i dettagli della prestazione lavorativa e stabilire diritti e doveri di lavoratore e datore di lavoro. L’obiettivo è passare da una logica di controllo della presenza a una basata sul raggiungimento di risultati e obiettivi, concordati preventivamente.

L’accordo individuale: il documento chiave dello smart working

L’accordo individuale è il contratto che formalizza l’adozione della modalità di lavoro agile. Senza questo documento, la pratica non è regolarmente attivata secondo la normativa ordinaria. L’accordo deve disciplinare aspetti fondamentali per garantire chiarezza e tutela a entrambe le parti.

I contenuti essenziali dell’accordo includono:

  • Durata: L’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato. In caso di accordo a tempo indeterminato, devono essere specificate le modalità di recesso.
  • Esecuzione della prestazione: Vengono definite le giornate di lavoro da svolgere in sede e quelle da remoto, oltre alle modalità di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi.
  • Potere di controllo del datore di lavoro: L’accordo deve specificare come il datore di lavoro può esercitare il suo potere di controllo, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e della privacy del dipendente.
  • Strumenti di lavoro: Si chiarisce se gli strumenti tecnologici (computer, smartphone, etc.) sono forniti dall’azienda o se il lavoratore utilizza i propri.
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione: Vengono stabilite le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile e quelle in cui ha il diritto di non essere connesso e di non rispondere a email o telefonate di lavoro.

Diritti e tutele per i lavoratori agili

Lavorare in modalità agile non significa avere meno diritti. La legge prevede una serie di tutele specifiche per garantire che lo smart worker abbia lo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi che lavorano esclusivamente in ufficio.

Trattamento economico e normativo

Il lavoratore agile ha diritto a una retribuzione non inferiore a quella dei colleghi di pari livello e mansioni che svolgono la loro attività in azienda. Questo principio si estende a tutti gli aspetti del trattamento normativo, inclusi premi di risultato, welfare aziendale e opportunità di formazione.

Salute e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro rimane responsabile della salute e della sicurezza del dipendente anche quando lavora da remoto. È obbligato a fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. A sua volta, il lavoratore deve cooperare per attuare le misure di prevenzione predisposte.

Tutela contro gli infortuni

Il lavoratore in smart working è tutelato dall’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La tutela copre gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali, a condizione che vi sia un nesso causale con l’attività lavorativa. È coperto anche l’infortunio in itinere, ovvero quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello scelto per svolgere la prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Dall’emergenza alla normalità: cosa è cambiato

Durante la pandemia, per favorire il massimo ricorso al lavoro agile, il Governo aveva introdotto una procedura semplificata. Questa permetteva alle aziende di attivare lo smart working anche in assenza di un accordo individuale scritto, attraverso una semplice comunicazione telematica al Ministero del Lavoro. Questa deroga è stata fondamentale per gestire l’emergenza, ma era per sua natura temporanea.

Con la fine dello stato di emergenza, si è tornati alla disciplina ordinaria prevista dalla Legge 81/2017. Oggi, per attivare lo smart working è nuovamente obbligatorio stipulare un accordo individuale scritto tra le parti. La legge, tuttavia, riconosce una priorità nell’accesso al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori, come i genitori con figli fino a 12 anni di età e i lavoratori con disabilità gravi o che assistono familiari disabili.

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Di admin