Avv. Michele Zuppardi – L’amministratore condominiale dovrà rimandare tutti gli obblighi di mandato che comportino l’attività di convogliare, quale ne sia la ragione, piccoli o grandi “affollamenti di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Il DPCM del 4 marzoIl DPCM dell’8 marzoLa coercizione e il rilievo penaleLa normale diligenzaLecite solo le riunioni a distanzaIl DPCM del 4 marzo[Torna su]

Così avevamo scritto, nei giorni scorsi, a proposito delle prescrizioni contenute nel Dpcm emesso lo scorso 4 marzo a firma del Presidente del Consiglio, dopo aver sottolineato l’incombenza delle previsioni di cui all’art. 650 del codice penale nei confronti di “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dell…

.. leggi il seguito

Di admin