di Annamaria Villafrate – Per la Cassazione non regge la versione dei fatti così narrata dall’imputato, secondo il quale solo parte civile, per problemi d’insonnia e di insofferenza ai rumori, mal sopportava l’alto volume della radio. Gli Ermellini, nella sentenza n. 8966/2020 (sotto allegata) ritengono coerente la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, il quale ha rilevato che lo stereo veniva acceso ad alto volume in modo reiterato, al fine di recare disturbo a una quantità indefinita di persone. Superflua ogni misurazione del rumore per stabilire l’eventuale superamento della soglia di attendibilità. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle personePer l’imputato non regge l’accusa di disturbo di una sola vicina di casaCondannato chi ascolta la radio a palla per disturbar…

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