Avv. Francesco Pandolfi – Tutte le disposizioni normative contemplate dall’ordinamento giuridico sono permeate da una logica di fondo. Ora, la ratio del divieto sancito dall’art. 6 co. 1 L. n. 401 del 13.12.1989, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, si coglie nell’esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico. I limiti al DaspoLa sentenza del Tar CataniaIl principio di dirittoI limiti al Daspo[Torna su]Ebbene: proprio perchè si tratta di un provvedimento limitativo della libertà personale, diciamo assimilabile ad una misura di prevenzione atipica, il DASPO è consentito soltanto per quanto strett…

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