Avv. Francesca Servadei – La guardia medica è responsabile penalmente in ogni caso in cui, durante il suo turno, non effettui repentinamente gli interventi richiesti dagli utenti a livello territoriale che risultino essere urgenti.
Sebbene tale professionista abbia il potere di valutare la necessità o meno di visitare il paziente, tenendo conto della sintomatologia riferitagli, in caso di contestazione, il giudice può comunque sindacare la scelta del sanitario laddove la stessa risulti arbitraria e ingiustificata.Responsabilità guardia medica: rifiuto di atti d’ufficioGuardia medica e 118Responsabilità della guardia medica: reato di pericoloResponsabilità guardia medica: rifiuto di atti d’ufficio[Torna su]
Tale affermazione trova ampio riscontro nella giurisprudenza, anche molto rece…

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