L’Agenzia delle Entrate ha ampliato la platea dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, includendo anche le associazioni e le società tra avvocati. Questa importante novità, introdotta con il provvedimento n. 118737/2020, ha allineato la normativa alle nuove forme organizzative della professione forense, semplificando gli adempimenti per professionisti e contribuenti.

Chi sono i nuovi soggetti abilitati

Il provvedimento estende l’abilitazione, precedentemente riservata ai singoli professionisti, a due specifiche forme di esercizio associato della professione legale. Si tratta di un adeguamento normativo che riconosce l’evoluzione del settore e la crescente diffusione di strutture complesse.

I soggetti ora inclusi nell’elenco degli intermediari fiscali sono:

  • Associazioni tra avvocati: disciplinate dall’articolo 4 della legge n. 247/2012, sono forme di aggregazione professionale che devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di competenza territoriale.
  • Società tra avvocati: previste dall’articolo 4-bis della stessa legge, rappresentano una forma societaria per l’esercizio della professione e sono anch’esse iscritte in una sezione speciale dell’albo professionale.

Con questa modifica, tali entità possono agire direttamente come intermediari per l’invio delle dichiarazioni, senza dover delegare il compito a un singolo avvocato al loro interno.

Le motivazioni alla base del provvedimento

La decisione dell’Agenzia delle Entrate non è casuale, ma si fonda su una valutazione precisa del ruolo e delle capacità di queste strutture. Le motivazioni principali possono essere riassunte in due punti chiave.

In primo luogo, si riconosce che le associazioni e le società tra avvocati possiedono i requisiti tecnici e organizzativi necessari per garantire una gestione corretta e sicura dei flussi telematici. Operando come entità strutturate, dispongono spesso di risorse e procedure interne adeguate a gestire adempimenti complessi come la trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

In secondo luogo, il provvedimento valorizza l’importante ruolo di intermediazione che queste realtà svolgono nel rapporto tra i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione. Abilitarle direttamente all’invio telematico è un passo logico per snellire le procedure e rafforzare la loro funzione di consulenza e assistenza.

Cosa cambia per i consumatori e i contribuenti

Sebbene la norma riguardi direttamente i professionisti legali, essa produce effetti positivi anche per i loro clienti, siano essi privati cittadini o aziende. La semplificazione delle procedure interne agli studi legali si traduce in un servizio potenzialmente più efficiente e integrato.

I principali vantaggi per i contribuenti assistiti da associazioni o società di avvocati includono:

  • Maggiore efficienza: la possibilità per la struttura di operare come un unico intermediario centralizza la responsabilità e può ridurre i tempi di gestione delle pratiche fiscali.
  • Semplificazione dei processi: il cliente si interfaccia con l’associazione o la società nel suo complesso, che può gestire direttamente l’invio della dichiarazione, evitando passaggi intermedi.
  • Continuità del servizio: l’abilitazione in capo alla struttura garantisce che gli adempimenti possano essere eseguiti indipendentemente dalla disponibilità del singolo professionista.
  • Chiarezza delle responsabilità: l’incarico viene conferito all’intera entità legale, che risponde collettivamente della corretta esecuzione del mandato.

Il quadro normativo di riferimento

L’elenco dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni è definito dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. Questa norma individua diverse categorie di professionisti e intermediari, tra cui dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e, appunto, avvocati.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha semplicemente aggiornato l’interpretazione di questa norma, specificando che nella categoria degli “altri incaricati” rientrano a pieno titolo anche le forme associate e societarie della professione forense, riconoscendone la piena legittimità a operare in campo fiscale per conto dei propri assistiti.

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Di admin