Con l’insorgere dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nel marzo 2020 il governo italiano ha introdotto misure straordinarie che hanno inciso profondamente sul funzionamento del sistema giudiziario. Tra queste, il Decreto Legge n. 11/2020 ha disposto un rinvio generalizzato delle udienze e la sospensione dei termini processuali. Questa situazione ha sollevato dubbi sull’applicazione di tali norme a tutte le figure professionali coinvolte, inclusi i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU).
La sospensione delle attività giudiziarie a marzo 2020
Per far fronte alla prima ondata della pandemia, il legislatore stabilì un periodo di sospensione delle attività giudiziarie dal 9 al 22 marzo 2020. Durante queste due settimane, la regola generale prevedeva il rinvio d’ufficio di tutte le udienze civili e penali a una data successiva. Parallelamente, venivano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale. L’obiettivo era ridurre al minimo gli assembramenti nei tribunali e limitare le occasioni di contagio tra avvocati, magistrati, personale amministrativo e cittadini.
L’impatto sui Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU)
La sospensione dei termini processuali ha avuto un impatto diretto anche sull’attività dei Consulenti Tecnici d’Ufficio. Il lavoro del CTU, che consiste nello svolgere indagini tecniche e redigere una perizia per conto del giudice, è a tutti gli effetti un’attività processuale. Di conseguenza, i termini assegnati ai consulenti per il deposito delle loro relazioni peritali, se scadevano nel periodo di sospensione, venivano automaticamente prorogati. Allo stesso modo, se il termine per l’inizio delle operazioni peritali cadeva in quel lasso di tempo, la decorrenza era posticipata alla fine del periodo di sospensione. Questo significava un rallentamento forzato per tutte quelle cause che dipendevano da una valutazione tecnica per poter proseguire.
Le eccezioni alla regola della sospensione
Il blocco delle attività non era però assoluto. Il decreto legge del 2020 individuava una serie di procedimenti urgenti che non potevano essere fermati, garantendo la continuità della tutela per i diritti fondamentali. La sospensione non si applicava, ad esempio, ad alcune specifiche materie.
Procedimenti civili urgenti
In ambito civile, le attività proseguivano per cause considerate indifferibili, tra cui:
- Cause relative a minori, come le dichiarazioni di adottabilità o situazioni di grave pregiudizio.
- Procedimenti legati ad alimenti e obbligazioni alimentari familiari.
- Procedimenti cautelari per la tutela di diritti fondamentali della persona.
- Casi di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno con comprovata urgenza.
- Trattamenti sanitari obbligatori (TSO).
- Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Procedimenti penali urgenti
Anche in materia penale erano previste eccezioni per garantire le tutele essenziali, come:
- Udienze di convalida dell’arresto o del fermo.
- Procedimenti con termini di custodia cautelare in scadenza.
- Casi riguardanti persone detenute, su loro esplicita richiesta.
- Procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza.
Cosa ha significato per i cittadini
Per i cittadini coinvolti in una causa, queste misure hanno comportato un’attesa imprevista. Un procedimento per un risarcimento danni da sinistro stradale, una causa per vizi di costruzione di un immobile o una vertenza di natura medico-sanitaria, che richiedevano una perizia tecnica, hanno subito un inevitabile slittamento. Se il proprio caso non rientrava tra le eccezioni urgenti, l’unica opzione era attendere la fine del periodo di sospensione. Quelle di marzo 2020 furono solo le prime di una serie di misure che hanno modificato l’organizzazione della giustizia negli anni successivi, spingendo verso l’adozione di nuove modalità operative come le udienze da remoto.
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