Il periodo di comporto rappresenta una tutela fondamentale per il lavoratore in caso di malattia o infortunio. Si tratta del periodo massimo di assenza consentito durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Superato questo limite, il datore di lavoro acquisisce la facoltà di procedere al licenziamento. Comprendere come funziona è essenziale per proteggere i propri diritti.

Cos’è e come funziona il periodo di comporto

Il riferimento normativo principale è l’articolo 2110 del Codice Civile, che stabilisce il diritto del lavoratore a mantenere il posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio. La legge, tuttavia, non definisce una durata unica per questo periodo, ma la demanda alla contrattazione collettiva, agli usi o, in assenza, a una valutazione secondo equità.

Esistono due principali modalità di calcolo del periodo di comporto:

  • Comporto secco: si applica a un singolo e ininterrotto evento di malattia. Il conteggio dei giorni di assenza si azzera al rientro del lavoratore.
  • Comporto per sommatoria (o frazionato): si calcola sommando tutti i periodi di malattia, anche brevi e non continuativi, che si verificano all’interno di un determinato arco temporale di riferimento (ad esempio, l’anno solare o gli ultimi 365 giorni).

La tipologia di comporto applicata è specificata nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.

Come si calcola la durata del periodo di comporto

La durata del periodo di comporto non è uguale per tutti i lavoratori, ma varia in base a diversi fattori, principalmente il CCNL applicato al settore di appartenenza. È questo documento che stabilisce:

  • Il numero massimo di giorni di assenza consentiti.
  • L’arco temporale di riferimento per il calcolo (es. anno solare, 365 giorni dal primo evento).
  • L’anzianità di servizio del lavoratore (spesso, chi ha più anni di servizio beneficia di un periodo più lungo).
  • Eventuali esclusioni dal calcolo, come le assenze per infortuni sul lavoro causati da una violazione delle norme di sicurezza da parte del datore.

In assenza di indicazioni nel CCNL, si fa riferimento agli usi o, per gli impiegati, a normative storiche come il R.D. 1825/1924, che prevede 3 mesi di comporto per anzianità fino a 10 anni e 6 mesi per anzianità superiore, ma solo se il CCNL non prevede condizioni più favorevoli.

Superamento del periodo di comporto: le conseguenze

Una volta esauriti i giorni di malattia previsti dal comporto, il datore di lavoro ha la facoltà, ma non l’obbligo, di licenziare il lavoratore. Questo tipo di licenziamento rientra nel giustificato motivo oggettivo. È fondamentale che il datore di lavoro agisca con tempestività: un ritardo eccessivo nella comunicazione del recesso potrebbe essere interpretato come una rinuncia a tale diritto.

La lettera di licenziamento deve specificare chiaramente il motivo, ovvero il superamento del periodo di comporto, e idealmente dovrebbe elencare i giorni di assenza conteggiati per permettere al lavoratore una verifica. Il datore di lavoro non è tenuto a inviare un preavviso formale sull’imminente scadenza del periodo.

Quando il licenziamento non è legittimo

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è sempre valido. Esistono situazioni specifiche in cui il lavoratore è tutelato e il recesso può essere considerato nullo o illegittimo. I casi principali includono:

  • Malattia causata dal datore di lavoro: se l’assenza del lavoratore è dovuta a un infortunio o a una malattia professionale causata dalla mancata adozione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro, i relativi giorni di assenza non possono essere conteggiati nel periodo di comporto.
  • Licenziamento prematuro: il recesso comunicato prima che il periodo di comporto sia effettivamente superato è nullo.
  • Violazione dei principi di correttezza e buona fede: il datore di lavoro deve comportarsi correttamente, ad esempio nel fornire al lavoratore, se richiesto, il calcolo dei giorni di assenza residui.

Come sospendere il comporto con le ferie

Il lavoratore ha la possibilità di interrompere il decorso del periodo di comporto chiedendo di convertire l’assenza per malattia in ferie. Se il datore di lavoro accetta la richiesta, il conteggio dei giorni di malattia si ferma, permettendo al dipendente di conservare il posto di lavoro. Questa opzione è un diritto del lavoratore, giustificato dalla necessità di proteggere un bene primario come il lavoro.

Indennità di malattia e tutele economiche

Durante il periodo di comporto, il lavoratore ha diritto a un sostegno economico. L’indennità di malattia è generalmente a carico dell’INPS a partire dal quarto giorno di assenza e può essere integrata dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento. L’indennità INPS copre un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Superato il periodo di comporto, cessa anche il diritto all’indennità e alla conservazione del posto.

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Di admin