di Annamaria Villafrate – Con ordinanza n. 6392/2020 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce che in caso di danni riportati per colpa dei cani randagi a risponderne è l’ente o gli enti a cui, secondo le leggi regionali che danno attuazione alla legge quadro nazionale n. 281/1991 è attribuito il dovere di prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione attraverso la cattura e la custodia degli stessi. Ciclista cade per colpa di un cane randagioResponsabile il Comune per omessa sorveglianza Spetta al Servizio veterinario prevenire il pericoloCiclista cade per colpa di un cane randagio[Torna su]
Un ciclista conviene in giudizio il Comune e una S.p.a per sentirli condannare al risarcimento delle lesioni riportati in seguito a una caduta in bicicletta provocata dall’assalto di un…

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