Quando un cittadino ammesso al gratuito patrocinio perde una causa d’appello, deve pagare il cosiddetto “doppio contributo unificato”? A questa domanda ha dato una risposta chiara il Ministero della Giustizia con una circolare (DAG n. 38705.U del 25 febbraio 2020), basata su importanti sentenze della Corte di Cassazione. La questione riguarda l’applicazione di una sanzione economica a chi, per legge, non ha i mezzi per sostenere le spese legali.

Cos’è il raddoppio del contributo unificato

Il contributo unificato è una tassa che si paga per avviare una causa civile. L’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 prevede una sorta di sanzione per chi insiste in un’impugnazione (come un appello) che viene poi respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile. In questi casi, la parte che ha perso l’impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo, pari a quello già pagato all’inizio del giudizio. Questo meccanismo è noto come “raddoppio del contributo unificato” e ha lo scopo di scoraggiare le impugnazioni presentate con scarse probabilità di successo.

Il dubbio: chi ha il gratuito patrocinio deve pagare?

Il problema sorge quando la parte soccombente in appello è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto gratuito patrocinio). Questo beneficio è concesso a chi ha un reddito basso e non può permettersi i costi di un processo. Appariva quindi contraddittorio imporre una sanzione economica a chi è stato riconosciuto privo di mezzi. La giurisprudenza ha dovuto chiarire come conciliare la norma sul raddoppio del contributo con la tutela garantita dal gratuito patrocinio.

La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, in particolare a Sezioni Unite (sentenza n. 4315/2020), ha stabilito un principio fondamentale. Il ruolo del giudice è puramente oggettivo: quando respinge un’impugnazione, deve limitarsi a dichiarare che esistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo. Il giudice non deve valutare le condizioni economiche della parte, come l’ammissione al gratuito patrocinio. Questa valutazione spetta in un secondo momento all’amministrazione giudiziaria, cioè alla cancelleria del tribunale.

Le indicazioni operative per i cittadini

Sulla base di questi principi, il Ministero della Giustizia ha fornito istruzioni precise alle cancellerie, che hanno un impatto diretto sui cittadini ammessi al gratuito patrocinio. Ecco cosa succede in pratica:

  • Il giudice dichiara la sanzione: Nella sentenza che respinge l’appello, il giudice darà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, anche se la parte soccombente ha il gratuito patrocinio.
  • La cancelleria non procede alla riscossione: Una volta ricevuto il provvedimento del giudice, la cancelleria verifica lo stato della parte. Se risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’ufficio non avvierà alcuna procedura di riscossione.
  • Solo un’annotazione formale: L’attività della cancelleria si limiterà a una semplice annotazione dell’importo dovuto nel fascicolo del procedimento (il cosiddetto “foglio notizie”). Di fatto, il debito viene registrato ma non viene richiesto il pagamento.
  • Casi di esenzione totale: Se il procedimento era fin dall’inizio esente dal pagamento del contributo unificato (come in molte cause di lavoro o previdenza), la cancelleria non procederà in alcun modo, poiché manca il presupposto stesso del pagamento.

In sintesi, i cittadini ammessi al gratuito patrocinio non devono temere di dover pagare il doppio contributo unificato se perdono un’impugnazione. Sebbene la sentenza possa menzionare formalmente l’obbligo, le procedure amministrative interne impediscono che tale somma venga effettivamente richiesta.

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Di admin