di Lucia Izzo – Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una “grave inadempienza” ex art. 709-ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”. Padre sanzionato ex art. 614-bis c.p.c.Il diritto-dovere di visita del genitore non collocatarioIl dovere di frequentazione del figlio non è un obbligoRifiuto di vedere il figlio: inapplicabile l’art. 614-bis c.p.Effetti della mancata frequentazionePadre sanzionato ex art. 614-bis …

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