di Annamaria Villafrate – Con l’ordinanza n. 3625/2020 (sotto allegata) la Cassazione respinge il ricorso della società datrice di un lavoratore che in primo e secondo grado ha ottenuto il riconoscimento del premio fedeltà ai fini del calcolo del TFR. La Cassazione osserva infatti che nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto non si tiene più conto dell’ultima retribuzione, ma della sommatoria delle quote retributive accantonate. Da qui la valorizzazione da parte della giurisprudenza, ai fini del TFR, di quegli emolumenti di qualità, corrisposti, come in questo caso, in ragione della durata del rapporto lavorativo. Ai fini del TFR rileva anche il premio fedeltàPer il datore il premio non deve essere conteggiato ai fini del TFRIl premio fedeltà rileva ai fini del TFR perché premia la …

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