di Redazione – La costituzione del fondo patrimoniale non è, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge ma configurando un atto a titolo gratuito che non trova contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Per cui è un atto suscettibile di revocatoria, a meno che non si dimostri, in concreto, l’esistenza di una situazione tale da integrare gli estremi del “dovere morale” e il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere tramite l’atto in questione. Sono questi i principi fissati dalla Cassazione con la decisione n. 2077/2020 (sotto allegata).Casa vacanze nel fondo patrimonialeIl ricorso della fallita e della curatelaDestinazione del fondo quale adempimento di un dovere moraleLa decisione e i precedentiCasa vacanze nel f…

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