Il genitore che non versa l’assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge commette un reato che lo Stato persegue in modo automatico, senza che sia necessaria una querela da parte dell’altro genitore. Questo principio, consolidato da tempo, è stato ribadito con chiarezza dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito la natura e le conseguenze del reato previsto dall’articolo 570-bis del Codice Penale.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

L’articolo 570-bis del Codice Penale punisce chiunque si sottragga agli obblighi di natura economica stabiliti da un giudice in caso di separazione o divorzio. La norma tutela non solo i figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, ma anche il coniuge a cui sia stato riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento. Il reato si configura quando il soggetto obbligato omette volontariamente di corrispondere le somme dovute, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai propri familiari.

La legge considera questa condotta particolarmente grave, poiché non lede solo un interesse privato (quello del beneficiario dell’assegno), ma anche un interesse pubblico fondamentale: la solidarietà familiare e la tutela dei soggetti più vulnerabili all’interno del nucleo familiare disgregato.

Cosa significa “procedibilità d’ufficio”

Nel nostro ordinamento, i reati si distinguono in base alla loro modalità di persecuzione. Alcuni sono “procedibili a querela di parte”, altri “d’ufficio”. Comprendere questa differenza è essenziale per capire la portata della decisione della Cassazione.

  • Reati procedibili a querela: Per questi reati, l’azione penale può iniziare solo se la persona offesa presenta una formale dichiarazione di volontà, chiamata querela. Se la querela non viene presentata entro i termini di legge o se viene ritirata (remissione di querela), il procedimento penale non può iniziare o, se già avviato, si estingue.
  • Reati procedibili d’ufficio: Per questi reati, considerati più gravi, lo Stato interviene autonomamente. Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di avviare l’azione penale non appena riceve la notizia del reato, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. La denuncia di un cittadino o l’accertamento da parte delle forze dell’ordine sono sufficienti per far partire le indagini.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare rientra in questa seconda categoria. La sua natura “d’ufficio” implica che una volta avviato il procedimento, questo prosegue il suo corso fino alla sentenza, e l’eventuale perdono o la remissione della querela da parte del genitore che non ha ricevuto l’assegno sono del tutto irrilevanti ai fini della prosecuzione del processo penale.

La conferma della Cassazione e le conseguenze pratiche

Con la sentenza n. 7277 del 2020, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione di un tribunale che aveva archiviato un caso di omesso mantenimento a seguito della remissione della querela. La Suprema Corte ha ribadito che il trasferimento della norma dalla legislazione speciale al Codice Penale non ha modificato la sua natura. Il reato era e rimane procedibile d’ufficio.

Le conseguenze pratiche per i consumatori sono significative:

  1. Maggiore tutela per i figli e il coniuge debole: La procedibilità d’ufficio garantisce una protezione più forte, poiché l’azione dello Stato non è subordinata alla volontà o alla capacità della vittima di portare avanti una battaglia legale.
  2. Irrilevanza del “perdono”: Il genitore che non paga non può fare pressione sull’altro per ritirare la denuncia in cambio di un pagamento parziale o di promesse future. Anche se l’ex coniuge decidesse di perdonare, il processo penale andrebbe avanti.
  3. Funzione deterrente: La certezza che lo Stato interverrà automaticamente agisce come un forte deterrente contro i comportamenti omissivi.
  4. Avvio semplificato del procedimento: Per far partire l’azione penale è sufficiente segnalare il mancato pagamento alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia di Stato), che trasmetteranno la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Cosa fare se non si riceve l’assegno di mantenimento

Chi non riceve l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice ha a disposizione due percorsi di tutela, che possono essere intrapresi anche contemporaneamente: la via civile e quella penale.

La tutela civile

Questa via è finalizzata al recupero materiale delle somme non versate. Gli strumenti principali includono:

  • Messa in mora: Inviare una lettera di diffida formale (raccomandata A/R o PEC) per richiedere il pagamento.
  • Atto di precetto: Notificare un’intimazione di pagamento entro un termine (solitamente 10 giorni), basata sul provvedimento del giudice che ha stabilito l’assegno.
  • Pignoramento: Se il pagamento non avviene, si può procedere con il pignoramento dei beni del debitore, come lo stipendio (fino a un quinto), il conto corrente o altri beni mobili e immobili.

La tutela penale

Questa via è finalizzata a punire la condotta illecita del genitore inadempiente. Come chiarito, è sufficiente presentare una denuncia-querela alle forze dell’ordine, esponendo i fatti e allegando il provvedimento del giudice. Da quel momento, il procedimento penale seguirà il suo corso in modo autonomo.

È importante sottolineare che la condanna penale non comporta automaticamente il recupero delle somme dovute, per il quale è sempre necessaria l’azione civile. Tuttavia, la minaccia di una condanna penale, che può includere la reclusione fino a un anno o una multa, rappresenta spesso una leva molto efficace per ottenere il pagamento.

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Di admin