di Annamaria Villafrate – Con la sentenza n. 7277/2020 (sotto allegata) la Cassazione, accogliendo il ricorso del P.M, dichiara che il reato di cui all’art. 570 bis c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio, è procedibile d’ufficio. Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiarePm: perseguibilità d’ufficioPerseguibile d’ufficio il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiareReato di violazione degli obblighi di assistenza familiare[Torna su]Il Tribunale dichiara di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. art. 3 legge n. 54/2006, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, confluito ora n…

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