All’inizio di marzo 2020, in piena emergenza sanitaria da Coronavirus, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, sezione di Brescia, ha emesso una decisione che ha fatto discutere. Con il decreto n. 50/2020, i giudici hanno stabilito che le difficoltà organizzative di un avvocato, costretto a occuparsi dei figli a causa della chiusura delle scuole, non costituivano un “legittimo impedimento” sufficiente a giustificare il rinvio di un’udienza. Questa pronuncia, sebbene superata da normative successive, offre uno spaccato significativo delle sfide legali e sociali affrontate durante le prime, concitate fasi della pandemia.

Il caso specifico: la richiesta di rinvio dell’udienza

La vicenda ha origine dal ricorso di un cittadino extracomunitario contro il provvedimento di archiviazione della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. L’udienza per la discussione del caso era fissata per il 4 marzo 2020. Il difensore del ricorrente, un avvocato e padre di due bambine, aveva presentato un’istanza di rinvio. La motivazione era legata alla necessità di assistere le figlie, dato che le scuole erano state chiuse a seguito delle prime ordinanze per il contenimento del contagio. L’avvocato sosteneva che questa situazione integrasse un legittimo impedimento, richiamando ordinanze ministeriali che, a suo dire, tutelavano il ruolo del genitore.

La motivazione del Tribunale Amministrativo

Il TAR di Brescia ha respinto la richiesta, basando la sua decisione su un’analisi rigorosa delle norme in vigore in quel preciso momento. I giudici hanno osservato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° marzo 2020, che regolava le misure urgenti per l’emergenza, non conteneva alcuna disposizione che qualificasse la cura dei figli come legittimo impedimento per un avvocato. Secondo il tribunale, le ordinanze regionali citate dal difensore erano o scadute o non applicabili al caso specifico, e quindi non potevano giustificare il rinvio. La decisione sottolineava una stretta aderenza al testo della legge, in un contesto normativo che si evolveva di giorno in giorno.

Cosa significava questa decisione per i cittadini

La pronuncia del TAR, pur essendo tecnicamente ineccepibile sulla base delle norme allora vigenti, evidenziava un vuoto normativo e la difficoltà di conciliare le esigenze della giustizia con le nuove, improvvise necessità familiari. Per ridurre i rischi di contagio, il tribunale stesso suggeriva comunque delle cautele pratiche, come:

  • Limitare la presenza fisica in udienza solo ai casi di effettiva necessità.
  • Privilegiare le difese scritte per integrare le proprie argomentazioni.
  • Comunicare in anticipo alla segreteria l’eventuale partecipazione all’udienza.

Queste indicazioni mostrano come, anche in assenza di una norma specifica, il sistema giudiziario stesse cercando di adattarsi per garantire sia la continuità del servizio sia la tutela della salute pubblica.

L’evoluzione normativa: come è cambiato il concetto di legittimo impedimento

È fondamentale sottolineare che la decisione del TAR di Brescia rappresenta una fotografia di un momento storico molto specifico e di breve durata. Pochi giorni dopo, il quadro normativo è stato completamente stravolto da provvedimenti governativi di portata nazionale, come il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020). Questa nuova legislazione ha introdotto misure drastiche e generalizzate, tra cui la sospensione di gran parte delle udienze civili e penali non urgenti. Di fatto, le nuove norme hanno reso il problema del legittimo impedimento del singolo professionista secondario, poiché l’intero sistema giudiziario è stato messo in pausa o riorganizzato per affrontare l’emergenza. La situazione descritta nel decreto del TAR è stata quindi rapidamente superata, con il legislatore che ha poi riconosciuto le enormi difficoltà operative e familiari causate dalla pandemia.

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Di admin